Il decreto approvato ieri dal Governo, Decreto Legge (D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, già in Gazzetta Ufficiale, G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023 – decreto recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali) – oltre a dire addio alla cessione del credito 2023 e allo sconto in fattura, ha riscritto la responsabilità di coloro i quali hanno acquistato o acquistano crediti edilizi ancora in circolazione o relativi a lavori iniziati prima del 17 febbraio, data di entrate in vigore del nuovo decreto.

Posto che dal 17 febbraio in avanti, per i nuovi lavori non rimane che pagare le spese e indicare la detrazione in dichiarazione dei redditi, senza che sia più possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

I cessionari, compresi coloro i quali hanno acquistato il credito dalla propria banca, godranno di una responsabilità limitata, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

La novità sulla cessione del credito 2023

Il nuovo decreto potrebbe mettere in serie crisi il settore edile.

Infatti, chi ristruttura la propria casa non potrà più optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Si salvano solo:

  • i lavori diversi da quelli effettuati dai condomini in riferimento ai quali, alla data del 16 febbraio, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o altro titolo abilitativo per i lavori non superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, alla stessa data del 16 febbraio, deve risultare adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • sempre alla data del 16 febbraio, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, deve risultare  l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Rileva la data di inizio lavori, entro il 16 febbraio, per gli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo (servirà molto probabilmente una dichiarazione sostitutiva).

Per questi lavori, come fin qui individuati,  sarà ancora possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Cessione del credito 2023. Cambia la responsabilità dei cessionari

Come accennato in premessa, il decreto interviene anche sulla responsabilità dei cessionari.

In particolare, nel comunicato stampa del Governo, si legge che:

Il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Fatte salve sempre, le ipotesi di dolo o colpa grave.