Circa 8 mesi fa per il tramite del tecnico che ha seguito la mia pratica superbonus per un edificio unifamiliare, ho presentato la “CILAS” superbonus per degli interventi che avrebbero dovuto iniziare da li a poche settimane. Tuttavia, al momento di firmare il contratto di affidamento dei lavori, l’imprenditore edile che avrebbe dovuto eseguirli mi ha chiesto di pagare di tasca mia una bella parte degli interventi che a suo dire non rientravano nei limiti di spesa detraibili previsti per legge.

Da qui rifiutai di firmare il contratto. 

Detto ciò, sono qui a chiedere se la CILA presentata mesi fa sia ancora valida per iniziare ora i lavori. E se nel mio caso posso ancora optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. 

La cessione del credito. Quando è ancora possibile?

Prima di dare una risposta al nostro lettore, è utile richiamare le novità introdotte dal DL 11/2023, c.d. decreto superbonus. Tale decreto ha eliminato le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Per cui al contribuente non rimane che pagare le spese dei lavori per poi indicare la detrazione per quote annuali in dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, lo stesso decreto superbonus ha previsto dei casi in cui cessione del credito e sconto in fattura sono ancora possibili.

E’ possibile sia la cessione sia lo sconto, se alla data del 16 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, edilizia libera, è richiesto l’inizio dei lavori (serve una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicata la data di inizio dei lavori. Data che deve essere antecedente al 17 febbraio).

Le regole per gli interventi in edilizia libera

Sugli interventi in edilizia libera c’è da dire che in fase di conversione in legge del DL 11/2023, è stata approvata una norma con la quale si ammette la cessione del credito anche quando i lavori non risultavano ancora iniziati alla data del 16 febbraio.

 Ciò vale quando, alla stessa data, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (basta anche un preventivo dei lavori).

Nel caso in cui alla data del 17 febbraio non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Cessione del credito. Gli interventi ancora agevolati

Sempre in fase di conversione in legge del DL 11/2023, il Governo ha previsto che cessione del credito e sconto in fattura saranno ancora ammesse rispetto ai seguenti lavori, al di là della data di presentazione del titolo abilitativo:

  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche agevolati al 75%;
  • interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. E in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
  • lavori realizzati dagli IACP (case popolari), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o dalle organizzazioni di volontariato (ODV).

Tali soggetti, IACP, ONLUS e ODV, possono avvalersi delle opzioni sopra citate.

A condizione, però, che risultino già costituiti alla data di entratea in vigore del decreto in esame.

Cessione del credito. Il caso delle unifamiliari con la vecchia CILA

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito sopra riportato. C’è da dire che in riferimento ai lavori per i quali è richiesto un titolo abilitativo, se così può essere considerata la CILA, il decreto superbonus richiede che la stessa sia stata presentata prima del 16 febbraio. Senza nulla disporre in merito alla data di inizio dei lavori. Condizione che sembrerebbe rispettata nel suo caso.

Inoltre, una volta presentata la CILA, il contribuente ha tre anni di tempo per terminarli. Il dubbio potrebbe sorgere sul fatto se ci sia o meno un termine preciso entro il quale iniziare i lavori dalla data di presentazione della CILA. Rispetto a tale aspetto, è necessario un parere del tecnico che ha seguito la pratica in quanto, non ci sono indicazioni certe in merito.

Il lettore, inoltre, dovrà considerare i nuovi paletti previsti per accedere al superbonus unifamiliari 2023.