In fase di conversione in legge del DL 11/2023, sono state apportate diverse modifiche rispetto al testo iniziale nella parte in cui si dispone lo stop alla cessione del credito. Ad esempio, nel testo già approvato dalla Camera, è disposto che cessione del credito e sconto in fattura saranno ancora ammesse rispetto a lavori quali: interventi di eliminazione delle barriere architettoniche agevolati al 75%.

Interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (e anche in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche. Lavori realizzati dagli IACP (case popolari), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o dalle organizzazioni di volontariato (ODV). Tali soggetti, IACP, ONLUS e ODV, possono avvalersi delle opzioni sopra citate a condizione che risultino già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Un’importante novità è approvata anche per quanto riguarda i lavori in edilizia libera. Dunque, facciamo riferimento a quei  lavori che per essere effettuati non hanno bisogno di un titolo abilitativo.

Tutte le modiche approvate in fase di conversione in legge del decreto saranno attive solo una volta che la legge di conversione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La cessione del credito. Lo Stop imposto dal DL 11/2023

In base alle previsioni del testo attuale del DL 11/2023 sarà, dunque, ancora possibile optare per la cessione del credito o  per  lo sconto in fattura se, alla data del 16 febbraio sussistono le seguenti condizioni:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), è richiesto l’inizio dei lavori.

In fase di conversione in legge del DL 11/2023, sono state apportate importanti novità in merito ai lavori in edilizia libera. A oggi, per tale tipo di lavori, sconto e cessione per essere effettuate, richiedono una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.

47 del DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicata la data di inizio dei lavori. Data che deve essere antecedente al 17 febbraio.

La novità per i lavori in edilizia libera

In fase di conversione in legge del DL 11/2023, è stato approvato un emendamento con il quale si ammette la cessione del credito. Anche quando i lavori non risultano ancora iniziati alla data del 16 febbraio.

Ciò vale quando, alla stessa data, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Nel caso in cui alla data del 17 febbraio non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Cessione del credito 2023. Un elenco di lavori in edilizia libera

In base a quanto detto finora le novità in parola riguardano, quindi, i lavori in edilizia libera.

Ad esempio rientrano nell’edilizia libera lavori quali ad esempio:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • le opere di rifacimento dei servizi igienici;
  • messa a norma degli impianti (elettrico, gas, ecc.);
  • sostituzione degli infissi;
  • riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna;
  • rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni;
  • riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate;
  • riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico;
  • ecc.

Queste, dunque, sono solo alcune delle opere che potranno beneficiare delle novità in esame.