Il legislatore sblocca la cessione dei crediti bonus casa successiva alla prima ma ne stabilisce un limite. Inoltre introduce un divieto di cessione parziale e l’obbligo della tracciabilità. Ci si chiede, con riferimento a questo secondo aspetto, da quando decorre la novità.

Lo vediamo in questo articolo.

Cessione crediti fino ad un massimo di tre: esempio pratico

Al fine di contrastare le frodi nel campo dei bonus casa ed in particolare, nella cessione dei crediti, il legislatore aveva imposto il blocco della cessione a cascata, stabilendo la possibilità di una sola cessione.

Quindi, ad esempio, il committente i lavori cedeva il credito alla banca la quale poi a sua volta poteva cederlo a terzi. Questi ultimi non potevano ulteriormente cederlo ma potevano utilizzarlo solo in compensazione.

Questa misura aveva con se il rischio di una nuova paralisi del settore edilizio. Ecco, quindi, che si è deciso di fare un passo indietro ammettendo cessioni multiple, ma fino ad un massimo di tre (decreto-legge n. 133 del 2022) . Allo stesso tempo si è deciso che le due cessioni successive alla prima potranno farsi solo verso determinati soggetti, ossia:

  • banche
  • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Esempio

Il committente cede il credito all’impresa che esegue i lavori (prima cessione). L’impresa a sua volta cede il credito alla sua banca (seconda cessione). La banca cede il credito ad altra banca (terza cessione). Quest’ultima banca non potrà più cedere il credito ma potrà solo utilizzarlo in compensazione.

Il nuovo obbligo di tracciabilità: la decorrenza

Sempre con l’intento di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, si stabilisce che i crediti, successivamente alla prima comunicazione, all’Agenzia Entrate, dell’opzione di cessione, non potranno poi formare oggetto di cessione parziale.

A questo scopo è introdotto l’obbligo di tracciabilità. Una sorta di codice identificativo, il quale dovrà essere riportato nelle comunicazioni di cessione crediti successive alla prima. Le modalità con cui ciò dovrà avvenire saranno affidate ad un provvedimento di prossima emanazione a cura della stessa Agenzia delle Entrate.

L’obbligo del codice identificativo ricorrerà dal 1° maggio 2022, ossia dalle comunicazioni inviate a partire da questa data.

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