L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 209 del 13 luglio 2020: “Cessione del contratto di leasing nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo: regime fiscale – articolo 54 del TUIR”, fornisce utili informazioni in merito ad alcuni elementi che determinano il reddito imponibile di un libero professionista. Nel caso in esame, l’oggetto dell’interpello riguarda la cessione di un contratto leasing immobiliare. Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Contratto di Leasing, Il quesito del contribuente

L’istante è un libero professionista che ha stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile ove esercita la sua attività professionale.

Lo stesso fa presente che a breve intende esercitare l’attività in forma associata costituendo con un altro soggetto una associazione professionale.

L’istante provvederà, dunque, a chiudere la partita Iva relativa all’attività esercitata in forma individuale e cedere il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui esercita attualmente la propria attività ad una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l’immobile alla medesima associazione per l’esercizio dell’attività professionale.

In questo caso, La cessione del contratto di leasing genera reddito imponibile?

 

Determinazione del reddito da lavoro autonomo

Ai sensi dell’artico L’articolo 53, comma 1, del TUIR “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”.

Nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, inoltre, il comma 1 – quater del successivo articolo 54 del TUIR stabilisce che concorrono alla formazione del reddito imponibile “i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.

 

Quali sono gli Elementi Immateriali riferibili all’attività professionale?

Gli elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale sono costituiti da qualsiasi elemento “intangibile” la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale.

Possono essere ricondotti a tale fattispecie anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali per l’esercizio della propria attività.

 

Il Parere dell’Agenzia dell’Entrate

L’agenzia delle Entrate, in base agli elementi sopra riportati, ritiene che “il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, si configuri come cessione di “elementi immateriali”, e rappresenta per l’Istante una operazione da assoggettare a tassazione.

 

Potrebbe anche interessarti: