Col decreto di Agosto arrivano importanti novità per quanto riguarda la cassa integrazione. Non solo penalizzazioni per chi la richiede, ma anche incentivi a non usufrirne.

Il governo ha infatti approvato una norma che concede altre 18 settimane di cassa integrazione fino al 31 dicembre 2020 disincentivandone, però, la richiesta. Se finora la Cig veniva concessa per emergenza a tutti indistintamente, ora le cose cambiano.

Proroga cassa integrazione, le novità

Per le aziende che continuano a trovarsi in difficoltà durante il periodo di emergenza economica, nulla cambia.

Avranno diritto a ulteriori 18 settimane di cassa integrazione, suddivisa in due tranches da 9 settimane, fino a fine anno. Bisognerà però dimostrare di aver subito nel primo semestre dell’anno un calo di fatturato di almeno il 20%, pena la corresponsione di un’addizionale all’Inps.

Viceversa, per le aziende che, pur necessitando di sostegno da parte dell’Inps, non ne fanno richiesta. Queste saranno premiate dal versamento dei relativi contributi previdenziali per la Cig. In buona sostanza, il decreto di Agosto (numero 104 del 14 agosto 2020) all’art. 7 prevede infatti che:

ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di  Cig e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su  base mensile”.

Chi può chiedere l’esonero e casi si compatibilità

Dall’esonero, però, sono escluse le aziende che non hanno subito un calo di fatturato. Benché abbiano beneficiato in precedenza della cassa integrazione, i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno accusato un calo di almeno il 20% del fatturato non possono beneficiare della decontribuzione.

L’esonero va richiesto all’Inps entro il 31 dicembre 2020 ed è retroattivo all’occorrenza.

L’esonero contributivo alla Cig di cui al decreto di Agosto non è cumulabile. Può essere utilizzato insieme ad altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione  previdenziale dovuta. Tali benefici possono, ad esempio, essere cumulati con quelli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato o per le assunzioni a tempo determinato per lavoro stagionale.

Per beneficiare dell’esonero è anche necessario che il datore di lavoro rispetti il divieto di licenziamento del personale. Qualora anche un solo dipendente venisse licenziato, prima o dopo la richiesta della cassa integrazione, l’azienda perderebbe il diritto alla decontribuzione con efficacia retroattiva. L’inps verificherà anche successivamente il rispetto della normativa dai flussi Uniemens.