Altre 18 settimane di cassa integrazione col decreto di Agosto. Ma con alcune novità rispetto ai precedenti DPCM sugli ammortizzatori sociali.

E’ prevista una addizionale contributiva a carico delle aziende qualora il fatturato non sia calato. In pratica bisogna dimostrare che nel periodo per il quale si chiede la Cig, l’azienda versi ancora in difficoltà economiche. Il raffronto andrà fatto con lo stesso periodo dell’anno precedente.

Cassa Integrazione fino al 31 dicembre 2020

Più precisamente il decreto numero 104 del 14 agosto 2020 prevede all’articolo 1 la concessione di altre 18 settimane di Cig fruibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane”.

Il decreto prevede quindi la suddivisione del nuovo periodo di cassa integrazione in due tranches da 9 settimane ciascuna. La seconda tranche è riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno richiesto e usufruito interamente della prima tranche. Per le ulteriori 9 settimane di Cig è previsto il versamento di un contributo addizionale, ma solo se l’azienda ha ravvisato un calo del fatturato di almeno il 20% nel primo semestre 2020.

Il contributo addizionale

Qualora l’azienda richieda il pagamento della cassa integrazione anche per le ulteriori 9 settimane e non abbia subito un calo del fatturato, dovrà versare un contributo addizionale all’Inps. Tale contributo è pari al

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con un calo di fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa senza alcun calo di fatturato;

Come richiedere la cassa integrazione

La domanda di Cig per le ulteriori 18 settimane va presentata dall’azienda all’Inps per via telematica con la causale “Cig Covid-19”.

La domanda va presentata in maniera distinta per le due tranches da 9 settimane con la particolarità che la seconda parte bisognerà allegare un’autocertificazione.

Il datore di lavoro dovrà infatti dichiarare, qualora intenda avvalersi della Cig senza versare il contributo addizionale in tutto o in parte, di aver subito un calo di fatturato. L’Inps autorizzerà la cassa integrazione in base alla richiesta e verificherà, anche successivamente, con l’Agenzia delle Entrate il calo di fatturato. Qualora le dichiarazioni non fossero veritiere, il contributo verrà addebitato all’azienda che rischierà anche la denuncia penale per false dichiarazioni.

Quando presentare la domanda di Cig

La domanda di Cig va presentata all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello d’inizio della cassa integrazione. In fase di prima istanza, il termine è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, quindi al 30 settembre 2020. Nel caso di pagamento diretto della Cig da parte dell’inps il termine ultimo, sempre in sede di prima istanza, è il 14 ottobre 2020.

L’Inps concede infatti più tempo al datore di lavoro per inviare all’istituto tutte le informazioni necessarie per il pagamento della Cig (tramite il modello SR41).