Più tempo per le aziende per richiedere la cassa integrazione all’Inps. Il governo, con il recente decreto che estende il periodo di emergenza a fine gennaio, ha esteso di un mese i termini per la richiesta di Cig.

In precedenza la richiesta della nuova cassa integrazione approvata con il Dl di Agosto scadenza il 30 settembre 2020. Considerato, però, l’allungamento dello stato di emergenza nazionale, i datori di lavoro avranno più tempo per richiedere gli ammortizzatori sociali. Come ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo

Con il Decreto approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all’emergenza epidemiologica. In questo modo, assicuriamo a tutte le imprese una ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di Cig Covid-19 garantendo ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Agosto“.

Cassa Integrazione fino al 31 dicembre 2020

Ma come funziona la nuova cassa integrazione? Il decreto numero 104 del 14 agosto 2020 prevede la concessione di altre 18 settimane di Cig fruibili fino al 31 dicembre 2020. Il decreto prevede la suddivisione del nuovo periodo di cassa integrazione in due tranches da 9 settimane ciascuna. La seconda tranche, però, è riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno richiesto e usufruito interamente la prima tranche. Per queste ulteriori 9 settimane di Cig è previsto il versamento di un contributo addizionale. Ma solo se l’azienda ha ravvisato un calo del fatturato di almeno il 20% nel primo semestre 2020.

Il contributo addizionale

Qualora l’azienda richieda il pagamento della cassa integrazione anche per le ulteriori 9 settimane e non abbia subito un calo del fatturato, dovrà versare un contributo addizionale all’Inps. Tale contributo è pari al

 

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione. O riduzione dell’attività lavorativa con un calo di fatturato inferiore al 20%;

 

  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione. O riduzione dell’attività lavorativa senza alcun calo di fatturato.

La domanda di cassa integrazione

La richiesta di Cig per le ulteriori 18 settimane va presentata all’Inps per via telematica con la causale “Cig Covid-19”.

La domanda va presentata entro il 31 ottobre 2020 in maniera distinta per le due tranches da 9 settimane. Con la particolarità che per la seconda parte bisognerà allegare un’autocertificazione.

 

Il datore di lavoro dovrà infatti dichiarare, qualora intenda avvalersi della Cig senza versare il contributo addizionale in tutto o in parte, di aver subito un calo di fatturato. L’Inps autorizzerà la cassa integrazione in base alla richiesta e verificherà, anche successivamente, con l’Agenzia delle Entrate il calo di fatturato. Qualora le dichiarazioni non fossero veritiere, il contributo sarà addebitato all’azienda che rischierà anche la denuncia penale per false dichiarazioni.