Anche se non più in vigore, per la vecchia TASI (Tassa sui servizi indivisibili) potrebbero continuare ad arrivare cartelle di pagamento da parte del comune con cui si contesta l’omesso versamento del tributo per gli anni passati.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è stata introdotta la nuova IMU, con cui il legislatore ha accorpato la vecchia IMU e la TASI. Ad ogni modo la disciplina del nuovo tributo, sostanzialmente ricalca proprio quella della vecchia IMU.

La disciplina TASI: pagava anche l’inquilino

La TASI a differenza della vecchia IMU era dovuta sia dal proprietario dell’immobile (o da chi altro ne avesse diritto reale di godimento come ad esempio l’usufruttuario) sia dall’occupante (inquilino).

Quest’ultimo, tuttavia, è soggetto passivo TASI solo se l’immobile è stato occupato nell’anno per più di sei mesi.

Nel dettaglio

  • la quota TASI dovuta dall’occupante poteva oscillare tra il 10% ed il 30% del totale (doveva essere la delibera comunale a fissare la misura e laddove ciò non risultasse stabilito, questa era da intendersi nel 10%)
  • mentre la restante parte era a carico del proprietario.

Omesso versamento TASI: cartelle di pagamento separate

Ciascuno delle due parti, ai fini TASI, è considerata titolare di autonoma obbligazione tributaria (non c’è responsabilità solidale tra di essi).

Pertanto, se l’inquilino non ha pagato la sua quota TASI è solo lui responsabile di ciò (il comune non può pretenderla dal proprietario). Così come se il proprietario non ha versato la sua quota TASI l’ente locale non può rivolgersi all’inquilino per recuperarla.

Ne consegue che ciascuno di essi, se nel frattempo non si è ravveduto (vedi anche Ravvedimento lungo per IMU e TASI: ammesso il favor rei), può risultare destinatario di cartelle di pagamento da parte del comune, in cui questi chiede il versamento delle rispettive quote omesse negli anni passati.

Gli unici casi in cui l’inquilino potrebbe discolparsi per la sua quota sono quelli in cui l’immobile è stato occupato per meno di 6 mesi nell’anno d’imposta oggetto di contestazione oppure nel caso in cui il proprietario, nel versare la quota a suo carico, ha versato anche quella a carico dell’inquilino.

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