Il ravvedimento lungo esteso anche ai tributi locali tra cui l’IMU troverebbe applicazione con il principio del favore rei e, dunque, anche con riferimento ad omessi/insufficienti versamenti che si sono configurati per IMU e TASI di competenza di anni d’imposta antecedenti il 2020. Per comprendere ciò di cui si sta parlando occorre partire da quanto il legislatore ha previsto con il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (si tratta del decreto – legge n. 124 del 2019) con cui si è esteso l’ambito applicativo del c.

d. ravvedimento lungo di cui all’art. 13 D. Lgs. n, 472 del 1997 anche ai tributi gestiti dagli enti locali. Prima dell’intervento modificativo, infatti, per le imposte locali erano ammesse solo alcune forme di ravvedimento del citato art. 13, ai sensi del quale, laddove il contribuente abbia omesso il versamento o abbia effettuato un versamento insufficiente delle imposta questi può regolarizzare spontaneamente la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni nella misura indicata dal citato articolo.

Il ravvedimento prevede nel dettaglio che la sanzione ridotta è pari ad: a) 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza (ravvedimento breve); a-bis) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore (ravvedimento intermedio); b) 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo); b-bis) 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; b-ter) 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; b-quater) 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

Per le imposte locali, prima del 2020 erano previste solo le forme di ravvedimento fino alla lett. b).

Perché ammettere il favor rei

Dal 1° gennaio 2020, il legislatore ha, invece, esteso tutte le indicate riduzioni sanzionatorie anche ai tributi locali. Ciò che ci si chiede è se tale estensione riguarda solo le violazioni commesse a decorre dalla citata data, oppure si rende applicabile anche per omissioni avvenute in anni precedenti. Quindi, se il contribuente può beneficiare del ravvedimento lungo anche ad esempio per l’omessa IMU e TASI riferite all’anno 2019 o precedenti.

Al riguardo anche se ad oggi manca un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, può ritenersi applicabile per analogia quanto già precisato in passato dalla stessa Amministrazione finanziaria in merito alla riforma del 2015 (entrata in vigore dal 1° gennaio 2016) dell’istituto del ravvedimento operoso.

In merito veniva specificato che il principio del favor rei (ai sensi del quale  se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse o prevedono che la fattispecie non è più punibile, si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo – articolo 3, D. lgs 472/1997) trovava applicazione sia per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, sia per quelle commesse in precedenza (Circolare 4/E del 4 marzo 2016). Stesso principio dovrebbe ora trovare terreno fertile in merito all’estensione del ravvedimento lungo ai tributi locali.