Ricevere una cartella esattoriale non è mai una un bella cosa. Tuttavia non bisogna nemmeno fasciarsi la testa prima di essersela rotta e prima di pagare è bene verificare l’esattezza e la correttezza di tutte le informazioni contenute.

La superficialità della notifica o la mancanza di taluni elementi fondamentali della cartella esattoriale possono renderla annullabile, se non è addirittura nulla di diritto per vizi di forma. Capita, infatti, che il documento sia viziato da errori più o meno gravi che in fase di giudizio vengono prontamente accertati dal giudice che dispone l’annullamento della cartella.

Difetto di notifica cartella esattoriale

La Cassazione è spesso intervenuta a fare chiarezza sui requisiti necessari affinché una cartella esattoriale sia valida, nonché sui vizi che la rendono annullabile su richiesta. Uno dei classici errori che vengono commessi dall’ufficiale giudiziario è la notifica della cartella nelle mani di terzi che possono essere parenti o addirittura il portiere del fabbricato se ce n’è uno. La legge prevede, infatti, che la cartella debba essere notificata direttamente al diretto interessato, diversamente l’atto di notifica è annullabile se l’interessato non è stato avvisato mediante raccomandata. Tuttavia, dallo scorso anno, se la cartella esattoriale viene consegnata a persona diversa dal destinatario, non c’è più l’obbligo per l’amministrazione di darne notizia all’interessato attraverso una raccomandata.

Il servizio  “Seguimi” di Poste Italiane

In tema di notifiche, è nulla la cartella che viene notificata dal fisco all’indirizzo del servizio “Seguimi” di Poste Italiane. Il messo notificatore deve consegnare la cartella al domicilio fiscale scelto dal contribuente. Per la Corte di Cassazione (ord. n. 31479/2019), l’attivazione del servizio “Seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio.

Cartella nulla senza accertamento

E’ invece nulla, benché notificata regolarmente, la cartella di pagamento se il contribuente non ha ricevuto prima l’atto con cui il fisco gli contesta le sanzioni.

In fase di giudizio è inoltre discutibile la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario che, non potendo notificare l’avviso di accertamento, riporta “sconosciuto all’indirizzo” senza aver svolto minime attività di indagine per cercare di conoscere l’indirizzo di domicilio del destinatario del provvedimento. Non solo. L’avviso di accertamento deve essere notificato non al luogo di residenza del contribuente ma al suo domicilio fiscale, cosa che rende annullabile la cartella.

Cartella nulla senza conteggio interessi passivi

In tema di riscossione, è nulla anche la cartella che riporta la somma da pagare ai creditori con sanzioni e interessi se per questi ultimi non sono specificati i bene i conteggi, i tassi legali applicati e le date di decorrenza. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della L. n. 241 del 1990) e dallo statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212 del 2000) poiché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento (Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. VII, 12/03/2019, n.258).

Il responsabile del procedimento

Come per tutti gli atti amministrativi, anche la cartella esattoriale  deve riportare l’indicazione del nome del responsabile del procedimento. In caso contrario la legge (n. 241/90) prevede la nullità delle cartelle. Talvolta il responsabile del procedimento è anche colui che firma la cartella, ma spesso è persona diversa e non necessariamente deve rivestire una posizione apicale all’interno dell’amministrazione di riferimento. L’indicazione del responsabile del procedimento deve assicurare la piena trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del contribuente nonché la garanzia del diritto di difesa (Cassazione sent. n. 29652/2019).

Mancanza di motivazione

Anche la mancanza di motivazione o la motivazione difettosa e lacunosa rende nullo l’atto amministrativo ai sensi di legge.

Sicché la cartella esattoriale che non contenga la motivazione della pretesa tributaria, è nulla. Il documento emesso e redatto dal creditore deve infatti contenere tutte quelle indicazioni necessarie affinché il contribuente possa porre in essere la sua attività di verifica e controllo.