La notifica delle cartelle esattoriali non è una procedura scontata. Normalmente il domicilio fiscale coincide con l’indirizzo di residenza, ma talvolta succede che questo sia diverso o è cambiato e il mittente della notifica non se ne sia accorto.

In questi casi l’atto di notifica non è valido ai fini legali, anche se si individua il destinatario presso diverso indirizzo da quello del domicilio fiscale. E’ il caso frequente della moglie che si separa dal marito e riceve una cartella esattoriale presso il vecchio indirizzo, ma anche quello di contribuenti che cambiano residenza senza aver variato il domicilio fiscale.

E in fase di giudizio queste cose hanno il loro peso. Come comportarsi allora?

Domicilio fiscale e residenza anagrafica

A far chiarezza è la Corte di Cassazione in una recente sentenza (numero 33611 del 2019) che prende in esame la notifica di una cartella alla ex moglie che aveva cambiato residenza per effetto di separazione. Secondo i supremi giudici, quello che conta è il domicilio fiscale per le notifiche delle cartelle esattoriali e non l’indirizzo di residenza. Tale domicilio è quello in possesso all’Agenzia delle Entrate e comunicato dal contribuente. Generalmente coincide con quello di residenza, ma capita che a volte che venga fornito, in alternativa, l’indirizzo dell’ufficio, del negozio o dello studio dove viene svolta l’attività lavorativa. In ogni caso, il domicilio fiscale è quello che risulta agli atti dell’amministrazione finanziaria.

Variazione di domicilio

Le variazioni di domicilio fiscale vengono poi recepite dall’Agenzia delle Entrate solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del contribuente. Questa variazione può avvenire anche d’ufficio, cioè in assenza di comunicazioni da parte del contribuente, ma su segnalazione, ad esempio, degli uffici anagrafici a seguito di cambio di residenza o dopo aver accertato dove viene svolta abitualmente l’attività del contribuente.

Nel frattempo, il domicilio fiscale valido resta quello vecchio. Pertanto – dice la Cassazione esaminando il caso della ricezione della cartella esattoriale alla ex moglie – se il postino notifica l’atto presso il vecchio domicilio fiscale, questa operazione sarà valida agli effetti di legge se non è ancora intervenuta l’opportuna variazione di domicilio fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa è il domicilio fiscale

Cosa s’intende per domicilio fiscale? Normalmente questo è il centro delle attività fiscali del contribuente e coincide con l’indirizzo di residenza per le persone fisiche, ma in taluni casi non è così. Per cui se un atto viene notificato ad indirizzo diverso da quel domicilio fiscale, è annullabile. Può capitare, infatti, che un professionista abbia la residenza in un posto e lo studio in un altro o in altro comune dove normalmente abita. Per sapere qual è il domicilio fiscale quindi bisogna fare riferimento a quanto è stato comunicato nella dichiarazione dei redditi. Per le società vale, invece, l’elezione della sede legale.

Individuazione del domicilio fiscale

Il messo notificatore, solitamente il postino, dovrà quindi conoscere qual è il domicilio fiscale del destinatario della cartella e che gli viene fornito dall’ Agenzia delle Entrate. Può capitare, però, che il contribuente non abbia indicato tale domicilio nella dichiarazione dei redditi e quindi sarà compito degli uffici delle direzioni territoriali espletare attività di ricerca per risalire al Comune e all’indirizzo presso il quale il contribuente esercita prevalentemente la propria attività fiscale. Grazie alle numerose informazioni di cui dispone l’Agenzia delle Entrate, oggi è possibile risalire facilmente al luogo operativo, anche in base alle movimentazioni bancarie, ai possedimenti, ai contatti e, in generale, grazie al monitoraggio degli interessi economici.

I casi di irreperibilità temporanea e assoluta

Più complicata diventa l’azione di notifica quando il contribuente risulta irreperibile, sia temporaneamente (irreperibilità relativa) sia definitivamente (irreperibilità assoluta).

In questo caso, il messo notificatore (il postino) dovrà depositare  copia dell’atto presso la casa del Comune di residenza del destinatario e procedere poi all’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione del destinatario (l’avviso deve contenere la data e la firma dell’ufficiale giudiziario, l’indicazione del nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario, la natura dell’atto notificato, il nome del giudice che ha emesso il provvedimento con la data o il termine di comparizione). Dovrà inoltre essere inviata apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito dell’atto fiscale presso la casa comunale.