Il bonus 110 è in vigore a decorrere dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed anche se, ad oggi, non è ancora decollato come ci si attendeva (causa i numerosi cavilli burocratici che bisogna affrontare), diversi sono i cantieri aperti sul nostro territorio aventi ad oggetto lavori edili ammessi all’agevolazione fiscale.

Ricordiamo che il bonus 110 si concretizza in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo riconosciuta a fronte di spese sostenute per interventi edilizi “trainanti” e “trainati” eseguiti su immobili residenziali (anche condominiali) esistenti alla data di inizio lavori.

E’ ammessa la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

I lavori ammessi al bonus 110

Sono considerati “trainanti” (nel senso che danno diritto al bonus 110% anche se realizzati singolarmente) i seguenti tipi di lavori:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico)
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Danno inoltre diritto al superbonus 110%, purché realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti (ecco perché definiti “trainati“):

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (solo con riferimento a spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Il cartello da esporre in cantiere: tutti i dati da indicare

Per gli interventi a cui si applica il bonus 110, è previsto l’obblio, dal 1° gennaio 2021, di dare visibilità, nel cantiere, che trattasi di lavori inerenti tale beneficio.

A tal fine, è stabilito che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Per i cantieri già avviati al 1° gennaio 2021, il cartello andava integrato con la citata dicitura.

Come per altri lavori edili, inoltre, lo stesso cartello deve riportare anche i seguenti ulteriori dati:

  • il comune (quello di ubicazione dell’immobile e ha rilasciato il permesso ai lavori)
  • gli estremi del permesso ai lavori (sarebbe il protocollo delle CILAS)
  • il tipo di proprietà oggetto dei lavori (quindi, “Privata”)
  • il committente dei lavori
  • il tipo di lavori (ad esempio “lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’immobile”)
  • il progettista dei lavori
  • il direttore dei lavori
  • l’impresa esecutrice dei lavori.

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