Entro il 30 giugno le imprese devono pagare la Camera di Commercio ossia il diritto camerale 2021. Gli importi da versare sono già noti in quanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze li aveva comunicati con un apposita nota pubblicata nel mese di dicembre 2020.  La scadenza non è perentoria, infatti il versamento può essere effettuato entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.

Superata la data del 30 luglio, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, entro un anno dalla scadenza originaria.

Soggetti obbligati al pagamento della Camera di Commercio

Rientrano tra i soggetti obbligati al versamento della Camera di Commercio (diritto camerale):

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001.

Se iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

Camera di Commercio 2021: quanto si paga?

Gli importi di Camera di Commercio ossia del diritto camerale da pagare entro il 30 giugno 2021 sono stati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con una nota del del 22 dicembre 2020. Il termine del 30 giugno coincide con la scadenza per pagare le imposte sui redditi, saldo più primo acconto.

Le imprese individuali pagano la Camera di Commercio sulla base di importi fissi ossia che non dipendono dal fatturato conseguito nell’anno precedente.

Nello specifico, pagano la Camera di Commercio in misura fissa:

  • l’impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese;
  • l’ impresa individuale (imprenditore commerciale) iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese;
  • il soggetto collettivo iscritto solo al REA (fondazioni, associazioni…);
  • la persona fisica iscritta al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri);
  • la società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” del Registro delle Imprese;
  • società agricola” del Registro delle imprese;
  • lasocietà tra avvocati ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001;
  • l’impresa con sede principale all’estero che ha aperto unità locali o sedi secondarie in Italia.

Gli importi da pagare sono così individuati:

  • le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli), pagano 44 euro per la sede principale più 8,80 per ogni unita locale;
  • le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria pagano 100 € per la sede principale + 20 per ogni unità locale o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

Alcune imprese pagano in misura fissa, in via transitoria: le Società semplici non agricole ( 100€ più 20€ per ogni unità locale); Società semplici agricole ( 50€ più 10€); società tra avvocati previste dal D.

Lgs. n. 96/2001 (100€+20€); Soggetti iscritti al REA(15€). Le imprese con sede principale all’estero pagano 55 € per ciascuna unità locale/sede secondaria.

Si ponga attenzione al fatto che:

  • le imprese che esercitano attività senza unità locali, devono versare il diritto per la sola sede;
  • le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, devono versare il diritto per la sede e per ciascuna delle eventuali unità locali iscritte nel Registro delle imprese al 1º gennaio, con l’esclusione di quelle chiuse entro il 31 dicembre, la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo alla chiusura.

La riduzione del 50%

Gli importi sopra riportati sono:

  • individuati sulla base delle indicazioni del D.M. Mi.Se. 21 aprile 2011 come confermate dal successivo decreto dell’8 gennaio 2015;
  • con applicazione dell’abbattimento del 50%.

L’abbattimento del 50% si applica sulla base delle previsioni di cui all’art.

28 del D.L. 90/2014:

nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.

I suddetti importi posono essere maggiorati fino al 20% dalle singole Camera di Commercio.

Infatti, il MI.Se, ha autorizzato l’incremento del diritto camerale nel triennio 2020-2021-2022 con il decreto 12 marzo 2020.

L’incremento è finalizzato al finanziamento dei progetti strategici indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

L’arrotondamento degli importi

Gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota n. 19230 del 30 marzo 2009.

Dunque, l’importo da versare è arrotondato in base alle seguenti regole:

  • arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi,
  • per difetto, negli altri casi.

Quando sono presenti una o più unità locali, l’arrotondamento va effettuato solo dopo aver sommato gli importi da versare per la sede e per le unità locali (es. sede 1 UL= 52,80 10,56= 63,36 che arrotondati danno 63,00). Importi comprensivi della maggiorazione del 20%.

Chi paga la Camera di Commercio in base al fatturato?

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto annuale in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente. Nello specifico pagano in base al fatturato:

  • Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011;
  • Società in nome collettivo;
  • Consorzi con attività esterna;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società di capitali;
  • Enti economici pubblici e privati;
  • Società cooperative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
  • G.E.I.E. – Gruppo Europeo di Interesse economico.

Quanto si paga in base al fatturato?

Gli importi da versare in base al fatturato sono così individuati:

  • fatturato fino a 100.000 euro, 200 euro in misura fissa;
  • fatturato superiore a 100.000 euro e fino a 250.000 euro, 0,015 del fatturato,
  • oltre 250.000 e fino a 500.000, 0,013%;
  • oltre 500.000 e fino ad 1.000.000, 0,010%;
  • ecc.

Il diritto camerale da versare è individuato:

  • sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale;
  • con abbattimento del 50%, ex art.28 comma 1 del D.L. 90/2014;
  • maggiorandolo del 20% ossia della quota destinata al finanziamento di progetti strategici.

Gli importi così individuati, dovranno essere arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n.

19230 del 30.03.2009 ossia:

  • prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro,
  • per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta al 1ˆ gennaio dell’anno di versamento, occorre sommare, all’importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di €100 (importo già aggiornato con la riduzione annuale prevista, pari al 50%, sul quale applicare la maggiorazione del 20%, se previsto, per la quota destinata al finanziamento di progetti strategici.

Come pagare la Camera di Commercio?

Il versamento della Camera di Commercio può essere effettuato sia in F24 con il codice tributo 3850, anche nello stesso F24 con quale si paga l’Irpef o l’Ires, saldo e primo acconto 2021. In alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite la Piattaforma pagoPA.

Gli omessi, carenti o tardivi versamenti possono essere sanati in ravvedimento operoso. Entro un anno dalla scadenza originaria.

Le sanzioni da versare in ravvedimento sono individuate dal D.M. 54/2005.