Il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato, con il DM 12 marzo 2020 (entrato in vigore il 27 marzo scorso) ed in applicazione delle previsioni normative contenute all’art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali (CCIAA). L’autorizzazione vale per gli anni 2020, 2021 e 2022 e per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del decreto stesso. Si ricorda che con riferimento al diritto annuale 2020,  gli importi dovuti (senza considerare l’incremento) sono stati resi noti con la nota MISE n.

346972 dell’11 dicembre 2019, con cui sono stati confermati gli stessi importi 2019. Il versamento di quanto dovuto è effettuato entro gli stessi termini previsti per il versamento del 1° acconto IRPEF. Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2020, al versamento del diritto annuale possono, in considerazione dell’incremento deliberato dalla CCIAA di competenza, comunque, effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato e lo potranno fare entro il termine del 30 novembre 2020.

La relazione delle CCIAA

Le CCIAA che hanno deliberato l’incremento avranno determinati obblighi informativi nei confronti del MISE. Infatti lo stesso DM 12 marzo 2020, prevede che le Camere di commercio di cui all’allegato “A” del decreto sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati (2020, 2021 e 2022), ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti finanziati con l’incremento. A tale rapporto occorre allegarvi la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi progetti, debitamente vistata dal Presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico.

Nel caso in cui le Camere di commercio affidino alle loro aziende speciali o ad unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse sarà inviata, debitamente vistata dal Presidente del collegio dei revisori della azienda speciale o dell’unione regionale, alla stessa Camera di commercio. Il rapporto deve essere altresì inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, il quale a sua volta deve trasmettere al MISE, entro il 30 settembre di ciascun anno, un ulteriore rapporto sull’efficacia delle azioni adottate dalle Camere di commercio interessate con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo progetto realizzato e alle quote di risorse utilizzate da ciascuna Camera di commercio che verrà valutato ai fini di una eventuale revoca, ovvero nuova autorizzazione, nei confronti di ciascuna di esse, dell’incremento del diritto annuale per gli anni successivi.