Buoni pasto: il 9 settembre entrerà in vigore il Decreto n.122/2017 che modifica la disciplina dei buoni pasto, ecco tutte le novità.

I buoni pasto sono riconosciuti ai lavoratori sia assunti a tempo pieno sia a part-time, anche nel caso in cui l’orario non preveda la pausa pranzo.

Questo diritto è esteso anche ai lavoratori subordinati e per quelli che hanno un rapporto di collaborazione aziendale.

I buoni pasto (tickets) sono nominativi e non possono essere ceduti, secondo la nuova normativa devono essere utilizzati solo in alcuni esercizi: mense aziendali, bar, agriturismi, supermercati, ma solo esclusivamente per l’acquisto di cibi e bevande.

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Cumulo dei tickets

La nuova normativa stabilisce la possibilità di poter utilizzare fino a otto buoni pasto per la stessa spesa.

Il limite di otto tickets, sarà memorizzato nel sistema dei buoni elettronici e riportato anche sul buono cartaceo, per evitare ulteriori cumuli. Il buono è nominativo e dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • dati del datore di lavoro;
  • dati della società emittente;
  • valore comprensivo di IVA;
  • scadenza entro la quale il buono può essere utilizzato.

I buoni pasti, sia cartacei che elettronici, non sono convertibili in denaro

Tickets: quanti se ne possono cumulare per fare la spesa?

Buoni pasto e sconti

La nuova norma stabilisce delle linee guida che definiscono i rapporti tra società emittenti ed esercizi convenzionati sugli sconti d’applicare. In particolare, i punti di ristoro non possono applicare sconti maggiori rispetto a quelli pattuiti.

La nuova norma ha lo scopo di garantire la libera concorrenza fra gli operatori del settore e assicurare un servizio maggiormente efficiente ai lavoratori-consumatori.

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