Il Ministero del Turismo ha appena pubblicato alcune risposte alle domande frequenti (Faq) relative al cosiddetto bonus vacanze, a pochi giorni dalla sua scadenza. Ricordiamo che molti dei voucher richiesti non sono stati ancora utilizzati.

Il ministero, con tale documento, fornisce anche degli utili chiarimenti relativi ai documenti da conservare ai fini della predisposizione del modello 730.

Bonus Vacanze, cos’è e a chi spetta

Il bonus vacanze è uno sconto sul prezzo dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il contributo varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona.

L’incentivo è utilizzabile:

  • per l’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, applicato direttamente dalla struttura turistica;
  • per il 20 per cento, invece, in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il decreto “Milleproroghe” ha spostato il termine per poter usufruire del bonus vacanze. Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 potrà utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

Quale documentazione devo conservare ai fini della predisposizione del modello 730?

Con la circolare n. 7 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ai fini della detrazione in dichiarazione del bonus vacanze sono necessari i seguenti documenti:

  • Fattura o documento commerciale emessi dal fornitore, che riportano il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione;
  • Documentazione idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU (solo nel caso in cui l’agevolazione sia stata concessa sulla base di una DSU con omissioni o difformità).

Attenzione, come chiarito dal Ministero del Turismo, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest’ultimo solo se entrambi i soggetti fanno parte del medesimo nucleo familiare ISEE.

 

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