Il bonus vacanze può essere ancora speso entro il 31 dicembre del 2021 con riferimento a soggiorni effettuati nel nostro bel Paese. La richiesta del bonus, ricordiamo, tuttavia, andava fatta entro il 31 dicembre dello scorso anno.

Dove spendere il bonus vacanze: l’importo del voucher

Il bonus in commento si concretizza in un voucher spendibile per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Spetta alle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro ed il suo valore è pari a:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Non è frazionabile e può essere utilizzato da un solo componente della famiglia, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

Come utilizzare il bonus

In merito alle modalità di utilizzo:

  • per l’80% del suo valore è utilizzato nella forma dello sconto applicato direttamente da chi fornisce il servizio turistico
  • il restante 20% è goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Lo sconto (pari all’80% del valore del bonus vacanze) è applicato al momento del pagamento del servizio richiesto (soggiorno, acquisto del pacchetto turistico, ecc.). E’, dunque, applicato al momento dell’emissione della fattura.

Quando il pagamento del servizio è anticipato

Il pagamento del servizio turistico può avvenire in anticipo rispetto al soggiorno da effettuarsi o anche a fine soggiorno. Dunque, ciò significa che il voucher riferito al bonus vacanze, sarà utilizzato rispettivamente prima di partire per la vacanza oppure a fine vacanza.

Potrebbe capitare che la vacanza sia pagata in anticipo rispetto alla partenza utilizzando il bonus e che successivamente, per qualsiasi motivo, non si possa più partire.

Che fine fa in tal caso il bonus vacanze utilizzato?

Secondo quanto si evince dalla guida predisposta sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate, l’importo dello sconto per bonus vacanze non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso e non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

In altri termini, è perso (non è, invece, perso il 20% riferito alla detrazione in dichiarazione dei redditi).

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