L’Agenzia delle entrate ha aggiornato la guida sul bonus vacanze. Al suo interno sono riportare numerose novità, alla luce degli ultimi interventi normativi che hanno cambiato alcuni aspetti del bonus.

Il bonus vacanze

Il “Bonus vacanze” è un contributo, riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per soggiorni in Italia in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

L’agevolazione consiste in un credito pari all’80 per cento dell’importo massimo spettante, fruibile:

  • sotto forma di sconto al momento del pagamento del soggiorno
  • per la restante quota del 20 per cento (o 20% dell’importo del soggiorno se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta), sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi.

L’importo del bonus varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro da due persone, 150 euro da una persona.

Eventuali errori possono essere sanati nel 730.

Ai fini della concessione dell’agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020. La presentazione è stata effettuata per il tramite dell’app IO.

Il bonus è ancora spendibile.

Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

Il bonus vacanze: si aggiorna la guida dell’Agenzia delle entrate

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, all’art. 7 ha ampliato l’ambito di utilizzo del bonus vacanze; lo stesso è utilizzabile anche presso agenzie di viaggio e tour operator.

Inoltre, in fase di conversione in legge dello stesso decreto, è stato previsto che il bonus è spendibile anche per l’acquisto di pacchetti turistici. Tutte novità già in essere anche per l’estate 2021.

Dunque, nel complesso, il bonus vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici, come definiti dall’articolo 34 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n.

79/2011, offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il bonus può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività stagionale

Sulla base dell’intervento del decreto Sostegni-bis, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato la guida sul bonus vacanze.

Nella guida, l’Agenzia delle entrate ricorda che lo sconto è praticato dal “fornitore” sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.