Uno dei requisiti fondamentali per godere del bonus TV di 100 euro è quello di essere in regola con il pagamento del Canone RAI. Tuttavia, c’è una categoria di soggetti per i quali il beneficio spetta anche senza tale condizione.

Cos’è il bonus TV di 100 euro

Il legislatore ha introdotto un bonus TV nella misura del 20% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 100 euro. E’ applicato direttamente dal venditore sul prezzo di vendita il quale poi lo recupera nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Il beneficio è stato voluto dal legislatore in virtù del passaggio al nuovo standard della televisione digitale terrestre (DVB-T 2 con codifica Hevc main 10). Si tratta, dunque, di un sostegno agli italiani che si trovano nella condizione di dover sostituire il vecchio televisore con un nuovo televisore che sia in linea con il menzionato nuovo standard.

I requisiti per il nuovo bonus TV

Il bonus TV in commento non è legato all’ISEE del nucleo familiare (quindi spetta, una sola volta, indipendentemente dalla situazione economica della famiglia). Per averne diritto occorre che siano verificate le seguenti condizioni:

  • bisogna rottamare il vecchio televisore non in linea con il nuovo standard di ricezione del digitale terrestre
  • avere la residenza in Italia
  • essere in regola con il pagamento dell’abbonamento RAI.

E’ cumulabile con l’altro bonus TV di 50 euro spettante a chi abbia un ISEE familiare fino a 20.000 euro. In tal caso, tale bonus di 50 euro scende a 30 euro.

Il bonus dipende dal canone RAI

Dunque, uno dei requisiti, per il bonus TV di 100 euro è quello di essere in regola con l’abbonamento RAI. Tuttavia, c’è una categoria di contribuenti che da questo punto di vista può essere serena. Si tratta degli over 75 con reddito complessivo (considerando quello proprio e del convivente) non superiore a 8.000 euro.

Tali, soggetti, infatti, sono esonerati dal pagamento del Canone RAI.

Ai fini dell’esenzione, tuttavia, ricordiamo che questi devono presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate. Con riferimento al 2021:

  • la domanda di esenzione andava presentata entro il 30 aprile 2021, se il compimento del 75° anno di età è avvenuto entro il 31 gennaio 2021 (in questo caso l’esonero dal canone è per l’intero anno)
  • la richiesta di esenzione è da presentarsi entro il 20 agosto 2021 (in realtà la scadenza è il 31 luglio, ma si slitta al 20 agosto per via della pausa estiva), se il compimento del 75° anno di età avviene entro il 31 luglio 2021 (in questo caso l’esonero è solo per il secondo semestre dell’anno).

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