Scaduto il termine di presentazione della comunicazione relativa alle spese ammesse al bonus sanificazione, ci si chiede se è ammessa la remissione in bonis per chi ha saltato l’adempimento.

Cos’è il bonus sanificazione

Il bonus sanificazione (introdotto dal decreto Rilancio e riproposto dal Sostegni bis) si concretizza in un credito d’imposta (30% dell’onere per un massimo di 60.000 euro) riconosciuto a fronte di spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Laddove le richieste dovessero superare le risorse disponibili (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili. In tal caso, l’ammontare massimo del bonus è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale (che sarà resa nota con ulteriore provvedimento entro il 12 novembre 2021).

La scadenza della comunicazione

I soggetti interessati al bonus sanificazione erano chiamati ad inviare, all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione delle spese sostenute.

Tale comunicazione era da mandare (telematicamente) nella finestra temporale 4 ottobre 2021 – 4 novembre 2021, con il modello approvato dal Provvedimento del 15 luglio 2021.

Anche se l’amministrazione finanziaria non lo ha chiarito, a nostro parere non può ammettersi la remissione in bonis per chi ha saltato la scadenza.

La remissione in bonis nel bonus sanificazione

Ricordiamo che la remissione in bonus è una vera e propria forma di ravvedimento, che consente al contribuente di rimediare all’omissione effettuando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (in tal caso entro il 30 novembre 2021, ossia la data di scadenza del Modello Redditi/2021). Il tutto comporta il versamento di una sanzione pari a 250 euro.

Come anticipato, a nostro avviso la remissione non è da ritenersi ammessa in caso di omessa comunicazione delle spese relative al bonus sanificazione. La non ammissione è giustificata dal fatto che le comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate sono necessarie per determinare (entro il 12 novembre) la quota di credito d’imposta effettivamente fruibile dai richiedenti. Ammettere la remissione entro il 30 novembre 2021, significherebbe, non rispettare il predetto termine del 12 novembre.

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