Il Decreto Sostegni bis ha istituito il cosiddetto bonus prima casa under 36. Si tratta di una nuova agevolazione fiscale per l’acquisto della casa con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani.

Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 62/E del 27 ottobre 2021, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus prima casa under 36. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus prima casa under 36, cos’è e a chi spetta

Il bonus prima casa under 36, sostanzialmente, consiste in uno speciale regime di esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di compravendita di ‘prime case’, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e che hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

Istituito il nuovo codice tributo

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati anche dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

Il credito d’imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, limitatamente all’importo non fruito, con la circolare n. 62/E del 27 ottobre 2021, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

Il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto a titolo oneroso della proprietà.

 

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