Il decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021), al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, stabilisce, l’esenzione dall’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria (c.d. bonus prima casa giovani):

  • degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (c.d. categoria di lusso)
  • per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.

Tale agevolazione si applica a tutti gli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore dello stesso decreto Sostegni bis (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2022.

Requisiti agevolazione prima casa giovani

Affinché si applichi il bonus prima casa giovani in commento è necessario che siano rispettati (congiuntamente) una serie di requisiti. In primis devono sussistere i requisiti per la c.d. agevolazione prima casa. Quindi,

  • l’immobile che si acquista non deve appartenere alle categorie catastali di lusso (dunque, non devono essere A/1, A/8 ed A/9);
  • l’immobile che si acquista deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza oppure ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto o nel comune dove svolge la sua attività lavorativa
  • il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile
  • l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Si ricorda che, ad ogni modo, è previsto che il beneficio prima casa è ammesso anche nel caso in cui chi acquista l’immobile, in quel momento, è già possessore di altro immobile acquistato anch’esso con la stessa agevolazione ma procede a vendere quest’ultimo entro 1 anno dall’atto di acquisto della nuova casa.

Laddove ciò non sia fatto, si decade dall’agevolazione, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

Altri requisiti anagrafici e reddituali per il bonus prima casa giovani

Oltre ai requisiti per l’agevolazione prima casa di cui al paragrafo precedente, ai fini del bonus prima casa giovani, è necessario altresì il rispetto di ulteriori requisiti, ossia:

  • l’acquirente l’immobile non deve aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui è fatto l’atto notarile
  • lo stesso acquirente deve avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Come detto, ai fini del beneficio, le condizioni qui elencate devono verificarsi congiuntamente (è sufficiente il mancato rispetto di uno solo dei requisiti per non applicare l’agevolazione).

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