L’Agenzia delle entente, con la risposta all’istanza di interpello n. 44 del 18 gennaio 2021, fornisce utili chiarimenti relativamente al corretto utilizzo del cosiddetto “bonus prima casa”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è una persona fisica che nel 2015, insieme al coniuge, ha acquistato un immobile fruendo del cosiddetto “bonus prima casa” e che nell’atto di acquisto gli è stato riconosciuto un credito d’imposta, del quale, però, non ha potuto fruire integralmente in sede di rogito notarile in quanto il credito era superiore all’imposta di registro dovuta.

L’Istante, oggi, ha intenzione di acquistare un box auto adiacente all’immobile e destinarlo a pertinenza della prima casa già acquistata.

Ciò premesso, il contribuente chiede di conoscere se sia possibile fruire, per il pagamento delle imposte dovute per l’atto di acquisto del Box auto, dell’eccedenza del credito di imposta utilizzato solo in parte in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto del 2015 e non ancora utilizzato nella dichiarazione dei redditi.

Bonus prima casa

Ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai contribuenti che provvedono ad acquisire entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, (…) spetta un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova abitazione.

Risposta dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare 24 aprile 2015, n. 17 (par. 4.9) è stato chiarito che nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241.

Detto importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. In relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, infatti, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che l’istante non possa beneficiare del credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’acquisto agevolato del Box auto da destinare a pertinenza, ma possa utilizzarlo sia in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, sia in compensazione.

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