Con il provvedimento dell’11 ottobre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del cosiddetto bonus moda. Vediamo meglio d cosa si tratta.

Bonus moda, cos’è e ha chi spetta

Il bonus moda, istituito con il decreto rilancio, consiste in un contributo a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro paese, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi pre-pandemia.

In particolare, si tratta di imprese che devono svolgere almeno una delle attività riportate nell’elenco dei codici ATECO ammessi; elenco comunicato in precedenza dalla stessa Agenzia delle entrate.

L’entità del credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Ad ogni modo, l’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale che sarà resa nota con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Pubblicate le istruzioni per la fruizione

Per poter fruire del bonus moda, la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

Una volta effettuata la comunicazione, l’Agenzia rilascerà una ricevuta che attesti la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Con successivo provvedimento, spiega l’Agenzia delle entrate, saranno definiti i termini per l’invio della Comunicazione.

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