Coloro che acquistano un immobile 1° casa sottoposto a lavori ammessi al superbonus 110 per interventi di risparmio energetico, hanno più tempo per trasferire la loro residenza per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa. Rispetto al termine ordinario di 18 mesi.

Ecco a quanto ammonta il periodo di tolleranza e da quando decorre.

Agevolazioni 1° casa: il termine per trasferire la residenza

Le agevolazioni 1° casa permettono al contribuente di pagare imposte ridotte sull’acquisto dell’immobile, esclusi quelli di lusso A1-A8-A9. Difatti, l’imposta di registro è al 2%, l’imposta ipotecaria e catastale è in misura fissa di 50 euro.

Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

Detto ciò, la nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata dal DPR n°131/86 (testo unico imposta di registro, TUR), disciplina le condizioni da rispettare per beneficiare delle agevolazioni in parola.

Una delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni prima casa è che l’immobile acquistato deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto o nel Comune dove svolge la sua attività.

La sospensione dei termini per Covid-19

A causa dell’emergenza Covid-19, i termini previsti dalla norma sulle agevolazioni 1° casa, compreso quello appena citato di 18 mesi, sono stati oggetto di sospensione.

A tal proposito, il Governo, con l’art.24 del d.L. 23/2020 e ss.mm.ii, decreto Liquidità, ha disposto: la sospensione dal 23 febbraio 2002 al 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni 1° casa. Pertanto, i termini entro i quali bisogna porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa riprenderanno/inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Se l’immobile è sottoposto a lavori ecobonus 110%

Il contribuente che acquista un immobile da destinare a prima casa e al contempo sottopone lo stesso a lavori ammessi al superbonus 110% efficientemento energetico, avrà a disposizione 30 mesi e non 18 per trasferirvi la propria residenza (art.119 D.L 34/2020, comma 10-ter).

Da quando decorrono i 30 mesi? 

I trenta mesi decorreranno dal 1° gennaio 2022. Se la casa è stata acquistata dopo il 23 febbraio 2020, termine di inizio della sospensione per Covid-19. Se è stata acquistata prima del 23 febbraio 2020, il termine di 30 mesi decorrere dalla data di acquisto e fino alla data del 23 febbraio 2020. Il conteggio riprenderà dal 1° gennaio 2022.