Per il bonus facciate, ai fini dell’opzione di sconto in fattura/cessione del credito, è sempre necessario il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese. Infatti, non trovano applicazione gli esoneri previsti dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022.

Tale importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2022, tenutosi ieri.

Niente visto di conformità per i lavori in edilizia libera. Cosa prevede la Legge di bilancio 2022?

Il comma 29 della Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, ha introdotto delle novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi, ex art.

121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

In particolare, al ricorrere di determinate condizioni, non è più necessario il visto di conformità e le relative asseverazioni/ attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tale novità riguarda le opere:

  • già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e
  • gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Non era del tutto chiaro se tale esclusione potesse in parte trovare applicazione anche per il bonus facciate.

Ebbene, una risposta dell’Agenzia delle entrate è arrivata nel corso di Telefisco 2022, tenutosi ieri.

Visto di conformità e asseverazione. Sempre necessari per il bonus facciate?

Per il bonus facciate, ai fini dell’opzione di sconto in fattura/cessione del credito, è sempre necessario il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese. Infatti, non trovano applicazione gli esoneri previsti dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022.

Dunque, visto di conformità e asseverazione sono sempre richiesti per il bonus facciate. Indipendentemente dal fatto se gli interventi effettuati siano influenti dal punto di vista termico o meno.

Tale importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2022, tenutosi ieri.

E’ da ricordare che il bonus facciate spetta per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Dal 1° gennaio 2022, la detrazione è scesa dal 90% al 60%.