La legge di bilancio 2022 esclude l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione congruità prezzi per i bonus casa diversi dal 110%, laddove trattasi di opere in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Ma quali sono i lavori in edilizia libera?

Offriamo qui un elenco di esempio (anche se non esaustivo). Ricordiamo che la finanziaria è ancora in attesa del voto finale di fiducia della Camera atteso in questi ulti giorni del 2021.

Le novità per visto conformità e asseverazione bonus casa

Il decreto – legge n. 157 del 2021 (in vigore dal 12 novembre 2021) ha esteso l’obbligo di acquisire il visto di conformità e asseverazione congruità prezzi per i bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.), laddove si opti per la cessione del credito o sconto in fattura.

La manovra di bilancio 2022, oltre a prorogare i bonus casa fino al 2024, recepisce e riproduce la citata novità. Tuttavia, rispetto alla formulazione originaria si stabilisce che il citato obbligo di acquisire visto e asseverazione non sussiste per:

  • le opere di edilizia libera
  • e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Fanno eccezione i lavori relativi al bonus facciate, per il quale, dunque, vito e asseverazione servono sempre se si opta per sconto o cessione.

Elenco lavori in edilizia libera

Gli interventi in edilizia libera sono quelli indicati nel glossario di cui al DPR 380 del 2001 e successive modificazioni. Sono esempi di lavori in edilizia libera (ossia quelli per i quali non è necessaria alcuna comunicazione preventiva al Comune o altri enti):

  • gli interventi di manutenzione ordinaria
  • l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali
  • le opere di rifacimento dei servizi igienici
  • messa a norma degli impianti (elettrico, gas, ecc.)
  • sostituzione degli infissi
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  • i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici fuori della zona A) di cui al DM 1444 del 1968.

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