Per usufruire del bonus facciate devono essere rispettate specifiche regole anche in riferimento alle modalità di pagamento. Infatti, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono pagare le spese agevolate mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. E’ necessario indicare anche il riferimento normativo ossia la Legge n°160/2019.

Cosa accade se utilizzato un bonifico ordinario? Il bonus facciate può essere comunque ottenuto?

Detrazione bonus facciate

Il bonus facciate , ex Legge 160/2019, è una detrazione Irpef del 90% sulle spese pagate nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Gli edifici possono essere di qualsiasi categoria catastale. Anche gli immobili d’impresa beneficiano del bonus facciate.

Gli edifici oggetto dei lavori devono essere situati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la  zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Gli interventi agevolabili col bonus facciate

Gli interventi agevolati sono quelli:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio.

Sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Sono agevolati esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Tali indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 2/2020.

Non rientrano nel bonus facciate le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli ecc.

Ritornando sulle spese agevolabili, il bonus facciate spetta per:

  1. le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse ( perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  2. installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva (per le persona fisiche è un costo) l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, ecc.

Modalità di pagamento delle spese: bonifico parlante per il bonus facciate

Tra i vari adempimenti da rispettare per richiedere il bonus facciate, è disposto che le spese agevolabili devono essere pagate dalla persone fisiche tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Difatti si parla di bonifico parlante.

Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento operano una ritenuta dell’8%. Ad ogni modo, è possibile utilizzare i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando anche gli estremi della legge n.

160 del 2019. L’omessa indicazione del riferimento normativo non è da ostacolo alla spettanza del bonus facciate. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 2/2020 e in una risposta a un interpello (n. 185/2020).

Ciò che è importante è l’applicazione della ritenuta da parte dell’istituto di credito.

Bonus facciate: il pagamento da parte delle imprese

Anche le imprese possono beneficare del bonus facciate.

Nel loro caso specifico, non vi è obbligo di effettuare il pagamento tramite bonifico parlante.

Infatti, se per le persone fisiche rileva il momento di pagamento della spesa (principio di cassa), per le imprese si applica il principio di competenza. Per meglio intenderci, in base a quanto riportato nella suddetta circolare n°2/2020:

l’imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell’agevolazione (i.e. 2020) avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel “bonus facciate”.

Ciò, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Dunque, tale regola vale anche per imprese in contabilità semplificata (c.d. imprese minori), con il criterio di determinazione del reddito misto cassa-competenza.

Cosa succede se non si paga con il bonifico parlante?

Per le persone fisiche (non imprese) è necessario pagare le spese con bonifico parlante. Potrebbe accadere che, per errore, si utilizza un bonifico ordinario, pregiudicando l’effettuazione della ritenuta da parte della Banca.

In tali casi, il contribuente potrebbe perdere la detrazione.

Attenzione, in riferimento ai lavori di ristrutturazione, ex art16-bis del DPR 917/86, TUIR, con la risoluzione n° 43/e 2016, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che l’utilizzo di un bonifico ordinario non preclude la detrazione, laddove sia possibile ripetere il pagamento.

Tuttavia, se non è possibile ripetere il pagamento, la detrazione può essere comunque riconosciuta se l’impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

In sede di dichiarazione dei redditi, tale documentazione deve essere esibita dal contribuente al CAF o al professionista tramite il quale inviamo la dichiarazione.

Se si presenta il 730, tali soggetti sono tenuti ad apporre il visto di conformità sul dichiarativo e di conseguenza a controllare la documentazione consegnata dal contribuente.

Noi di Investire Oggi riteniamo che le indicazioni appena analizzate dovrebbero valere anche per il bonus facciate. In caso di bonifico errato, sarà necessario ottenere la dichiarazione sostituiva da parte dell’impresa.

Non rimane che attendere indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate.