Anche se con molto ritardo rispetto agli altri anni, è arrivata la consueta circolare dell’Agenzia delle Entrate che guida al rilascio del visto di conformità per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche riferita all’anno d’imposta 2019 (Modello 730/2020) frutto del lavoro congiunto di Agenzia delle entrate e Consulta nazionale dei Caf.

Si tratta della Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020. In genere negli anni precedenti il documento di prassi arrivava nel mese di aprile, ma quest’anno, complice anche il lockdown causato dall’emergenza Covid-19, è giunta solo a luglio e se si considera che il termine ultimo per l’invio del Modello 730/2020 è il 30 settembre prossimo e che molti contribuenti hanno già provveduto all’invio della propria dichiarazione dei redditi, ci si potrebbe trovare costretti ad inviare una rettificativa laddove il documento di ieri contenga chiarimenti e precisazioni non ancora noti al momento dell’invio del modello dichiarativo.

La guida accompagna al visto di conformità

Come per gli altri anni, la circolare contiene precisazioni in merito agli oneri detraibili e deducibili da poter riportare in dichiarazione. Sono riepilogate regole, limiti di detraibilità e per ogni voce di spesa è anche riportata una tabella esaustiva della documentazione giustificativa da controllare e conservare ai fini di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che le novità in assoluto recepite nel Modello 730/2020, in particolare si riferiscono:

  • al nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro;
  • ai c.d. impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • alla detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;
  • alla detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi;
  • alla detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo;
  • al c.d, sport bonus: contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d’imposta. Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
  • al credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
  • alla detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.

Ad ogni modo l’intero documento è consultabile al seguente link.