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Oggi: 12 Giu, 2026

Agenzia delle Entrate: confermato il tetto di 5.000 euro per il welfare aziendale

Premi di produttività 2026 fino a 5.000 euro anche se convertiti in welfare aziendale: il chiarimento dell'Agenzia Entrate.
12 Giugno 2026
agenzia delle entrate
Foto © Pixabay

Con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria risolve il dubbio interpretativo nato dalla Legge di Bilancio 2026 e chiarisce il perimetro del nuovo regime agevolato per il biennio 2026-2027

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità in materia di premi di produttività: aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta all’1% in sostituzione di IRPEF e addizionali regionali e comunali, e soglia massima agevolabile innalzata da 3.000 a 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027. Misure significative, che hanno però generato da subito un interrogativo pratico di rilievo: il nuovo tetto di 5.000 euro si applica soltanto ai premi erogati in denaro, oppure anche a chi sceglie di convertirli in beni e servizi di welfare aziendale?

La risposta è arrivata il 9 giugno 2026, con la Risoluzione n.

22/E dell’Agenzia delle Entrate: il nuovo limite si applica in entrambi i casi.

Il nodo interpretativo

Il dubbio aveva una base normativa precisa. La Legge di Bilancio 2026 ha modificato espressamente il comma 182 della Legge n. 208/2015, ossia la disposizione che disciplina la tassazione sostitutiva dei premi di risultato corrisposti in denaro. Non ha invece toccato il comma 184 della medesima legge, che regola la facoltà del lavoratore di optare per la conversione del premio in beni e servizi di welfare, con il regime di esclusione dal reddito previsto dall’art. 51 del TUIR.

Da questo dato letterale nasceva il rischio concreto di un’asimmetria: premio in denaro agevolabile fino a 5.000 euro, premio convertito in welfare ancora ancorato al vecchio limite di 3.000 euro. Una disparità che avrebbe penalizzato proprio lo strumento che il legislatore ha progressivamente valorizzato come leva di sostegno al reddito e benessere organizzativo.

Il chiarimento delle Entrate

L’Agenzia ha adottato una lettura logico-sistematica delle disposizioni, rifiutando un’interpretazione meramente letterale. Il punto centrale è che il comma 184 non costituisce un regime autonomo: rinvia direttamente alla disciplina dei premi di risultato prevista dai commi 182 e seguenti della Legge di stabilità 2016. Ne deriva che le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 – aliquota all’1% e plafond a 5.000 euro – si riflettono integralmente anche sulla facoltà di conversione del premio in prestazioni di welfare aziendale.

Una diversa interpretazione avrebbe prodotto un effetto distorsivo difficilmente giustificabile sul piano sistematico. Penalizzando così proprio la scelta del welfare rispetto all’erogazione monetaria, in contrasto con l’orientamento complessivo del legislatore.

Cosa cambia nella pratica

Per i lavoratori dipendenti del settore privato il quadro è ora più favorevole e lineare. Per il biennio 2026-2027, il tetto di 5.000 euro si applica sia in caso di erogazione del premio in busta paga, con applicazione dell’imposta sostitutiva dell’1%, sia in caso di conversione in welfare aziendale, con il regime di esenzione previsto dall’art. 51 del TUIR, ricorrendone i relativi presupposti. La scelta tra le due modalità non comporta quindi alcuna penalizzazione sulla soglia agevolabile.

Per le imprese si apre invece un’opportunità concreta di strutturare piani premiali più ampi e articolati, combinando componenti monetarie e benefit. Resta tuttavia essenziale una corretta impostazione operativa: i premi devono essere previsti da accordi collettivi aziendali o territoriali. Ed essere collegati a indicatori oggettivi e verificabili di produttività, redditività, qualità ed efficienza, e adeguatamente documentati. Anche la scelta di conversione in welfare deve essere gestita con tracciabilità e coerenza rispetto alle categorie di beni e servizi ammesse dall’art.

51 del TUIR.

In conclusione

Con la Risoluzione n. 22/E del 2026, l’Agenzia delle Entrate rimuove un’incertezza applicativa rilevante e rende più efficace la combinazione tra premialità, welfare e fiscalità agevolata. Per il biennio 2026-2027, il perimetro è ora definito con chiarezza: 5.000 euro di premio agevolato, indipendentemente dalla forma di erogazione scelta dal lavoratore.