Dopo le novità introdotte dal decreto – legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto antifrode) ed alcune modifiche allo stesso apportate dalla legge di bilancio 2022, in questa sede offriamo un riepilogo dei casi in cui, a fronte dei bonus casa per lavori edili, serve acquisire il visto di conformità e l’asseverazione.

I bonus casa prima del decreto antifrode

Prima delle novità introdotte dal decreto 157 del 2021 (in vigore dal 12 novembre 2021), era previsto che:

  • per il bonus 110%:
    • in caso di opzione per sconto o cessione, servisse il visto di conformità
    • sia nell’ipotesi di detrazione sia in caso di opzione per sconto o cessione, servisse l’asseverazione attestante i requisiti tecnici dei lavori e la congruità delle spese ai prezzi, laddove trattasi di lavori di riqualificazione energetica o antisismici
  • per i bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.), non servisse nulla (né il visto né l’asseverazione) e ciò indipendentemente dalla modalità di fruizione del beneficio (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito).

Le novità del decreto contro le frodi e la manovra di bilancio 2022

Il decreto – legge, n. 157 del 2021, ha introdotto importanti novità, ossia:

  • ha esteso obblio di visto di conformità ed asseverazione sulla congruità prezzi, anche per altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per lo sconto o cessione
  • ha stabilito che il visto di conformità serve anche nel caso in cui il bonus 110% sia utilizzato nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi (tranne il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente nella forma della precompilata o tramite sostituto d’imposta).

La legge di bilancio 2022 è nuovamente intervenuta, stabilendo che il visto conformità e l’asseverazione non servono, laddove si opti per sconto o cessione, per quei bonus casa diversi dal 110% aventi ad oggetto lavori in edilizia libera e lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (tale regola non vale se però trattasi di bonus facciate).

Visto di conformità ed asseverazione bonus casa: riepilogo dopo le novità

A seguito delle novità, quindi, dopo il 12 novembre 2021, per i bonus casa, si delinea il seguente quadro:

  • bonus 110%, utilizzato come detrazione in dichiarazione, oppure come sconto in fattura o cessione del credito – servono visto di conformità ed asseverazione (non serve il visto se si utilizza il bonus come detrazione e la dichiarazione redditi è presentata direttamente dal contribuente nella forma precompilata o tramite sostituto d’imposta)
  • bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, ecc.):
    • NON servono né visto né asseverazione se l’utilizzo è come detrazione fiscale
    • NON servono né visto né asseverazione laddove si opti per sconto o cessione e trattasi di lavori in edilizia libera o di lavori di importo non superiore a 10.000 euro
    • servono visto di conformità e asseverazione sulla congruità prezzi se si opta per sconto o cessione e trattasi di lavori NON in edilizia libera o di lavori di importo superiore a 10.000 euro
    • servono visto di conformità e asseverazione sulla congruità prezzi se si opta per sconto o cessione e trattasi di bonus facciate e ciò a prescindere da se trattasi di lavori in edilizia libera o di lavori di importo non superiore a 10.000 euro.

Ricordiamo, infine, che non è prevista possibilità di opzione per sconto in fattura e cessione del credito per il bonus mobili e bonus verde.

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