La Legge di bilancio 2022 ha attenuato in parte le regole stringenti introdotte dal D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti legati ai vari bonus edilizi, 110, bonus ristrutturazione, bonus facciate ecc. Decreto che ha previsto l’obbligo visto di conformità e di asseverazione sulla congruità delle spese anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

La stessa Legge di bilancio non ha però fissato l’entrata in vigore delle nuove regole.

Ecco le possibili soluzioni.

Lavori senza visto di conformità

Il comma 29 della Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, interviene in materia di sconto in fattura e cessione del credito pari alla detrazione spettante, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Grazie alla Legge di bilancio 2022 non è più necessario il visto di conformità e le relative asseverazioni/ attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tale novità riguarda le opere:

  • già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e
  • gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Quale decorrenza per le novità?

La legge di bilancio 2022 non ha individuato una specifica decorrenza per le novità in esame su visto di conformità e asseverazioni.

Noi di Investire Oggi riteniamo che debba essere presa in considerazione l’entrata in vigore fissata a livello generale per l’intero provvedimento. Salvo quanto previsto da eventuali specifiche disposizioni contenute nella legge di bilancio.

Dunque, la data di entrata in vigore è quella del 1 gennaio 2022. Da qui, le novità si applicheranno , alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2022.

In attesa che l’Agenzia delle entrate aggiorni le procedure telematiche di invio della comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito. Si ricorda che la comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (o emissione fattura).

Dunque, per l’anno 2022, le comunicazioni andranno inviate al Fisco entro il 16 marzo 2023.