Dopo il blocco delle cessioni a cascata nell’ambito dei bonus casa, il legislatore fa un passo indietro stabilendo la possibilità di massimo tre cessioni credito (decreto-legge n. 133 del 2022). Al tempo stesso stabilisce che le due cessioni successive alla prima potranno farsi solo verso questi soggetti:

  • banche
  • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Esempio

  • il committente i lavori può cedere il credito a chiunque (banche, poste, impresa che esegue i lavori, altre imprese, altri soggetti, ecc.)
  • chi acquisisce il credito dal committente, a sua volta può ulteriormente cederlo solo verso i sopra richiamati soggetti individuati dal decreto n. 133 del 2022 (seconda cessione)
  • colui che ha acquisito il credito derivante da questa seconda cessione potrà ulteriormente cederlo solo ai menzionati specifici soggetti  di cui al decreto 133 del 2022 (terza cessione)
  • chi acquisisce il credito derivante da questa terza cessione non potrà ulteriormente cederlo ma potrà solo utilizzarlo in compensazione.

Quando le banche devono rifiutare la cessione crediti

In ogni caso, deve essere sempre rispettata la disposizione contenuta nel c.

d. decreto antifrodi (e successivamente recepita nella legge di bilancio 2022) secondo la quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito in questi specifici casi:

  • invio di segnalazione di operazione sospetta (quindi, in caso di sospetto di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa
  • impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

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