Il quadro delineatosi, oggi, dopo le modifiche ad opera del decreto contro le frodi (decreto-legge n. 157 del 2021) e della legge di bilancio 2022, a fronte dei bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus facciat, ecc.), nei casi in cui si opti, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito è il seguente:

  • se trattasi di lavori in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non servono visto di conformità ed asseverazione (tranne il caso in cui non parliamo di bonus facciate)
  • per contro, c’è obbligo di visto e asseverazione, invece,
    • in caso di interventi ammessi al bonus facciate e ciò indipendentemente da se trattasi di lavori in edilizia libera o di lavori di importo superiore a 10.000 euro
    • in tutti gli altri casi.

Bonus casa diversi dal 110, chi deve comunicare l’opzione

Non cambia l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Tale adempimento, salvo proroghe ad hoc, è da farsi entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

La comunicazione può essere inviata dal beneficiario dello sgravio fiscale stesso solo nel caso in cui si tratti di lavori per i quali non serve il visto di conformità. Quindi, solo a fronte di interventi (non rientranti nel bonus facciate) realizzati in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Negli altri casi la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Nel caso, poi, di lavori eseguiti sull’edificio condominiale, la comunicazione è inviata:

  • dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario per gli interventi per i quali è richiesto il visto di conformità. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

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