Il visto di conformità sulla documentazione attestante la spettanza dei vari bonus edilizi può essere detratto. Il visto è richiesto anche in caso di utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Secondo quali limiti è detraibile il visto di conformità superbonus, se già di suo la dichiarazione ne richiede l’apposizione?

Ecco la risposta.

Il superbonus in dichiarazione dei redditi con il visto di conformità

Con il d.

L. 157/2021, c.d. decreto Antiforde, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante i bonus edili, è esteso alle seguenti casistiche:

  1. utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi,tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  2. cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Inoltre, i professionisti devono assicurare la congruità delle spese per tutti i bonus casa.

Soffermandoci sul primo punto, dunque, solo per il superbonus, se il contribuente non opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ma decide di scaricare la spesa dalle tasse, la dichiarazione dei redditi dovrà essere munita di visto di conformità. Tranne nel caso in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o dal suo sostituto d’imposta, anche tramite precompilato,  730 o modello Redditi.

Detto ciò, il visto di conformità va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione superbonus 110 . Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Il visto di conformità rientra tra le spese detraibili se connesso ai bonus edilizi.

Da qui, considerato che se il 730 è presentato tramite Caf o professionista abilitato, deve essere comunque munito di visto di conformità( al di là se in dichiarazione è indicato il superbonus o meno), come può essere individuata la parte di spesa pagata per il visto superbonus ammessa alla detrazione? Considerato che la dichiarazione richiederà un unico visto di conformità.

Ebbene a tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con una FAQ apposita.

Detrazione visto di conformità solo per la parte afferente il superbonus

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate:

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio […] del visto di conformità di cui al comma 11», si ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Pertanto, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.

Dunque, la detrazione del visto Superbonus 110 è ammessa solo nel rispetto di queste condizioni.

Il Caf o il commercialista devono avere contezza separata delle spese del visto di conformità afferenti la dichiarazione in generale e quelle invece che sono riconducibili solo al superbonus.