Con la riduzione al 60% della percentuale di sgravio fiscale e l’estensione dell’obbligo di visto conformità e asseverazione indipendentemente dal tipo di lavoro (edilizia libera o meno) e dall’importo degli interventi, il bonus facciate non è più tanto preferibile al bonus ristrutturazione (detrazione fiscale 50%).

Le valutazioni da fare, infatti, nel caso di lavori sulla facciata esterna della casa, oggi sono da ben ponderare, al fine di capire se il gioco vale la candela.

Bonus facciate e bonus ristrutturazione

La legge di bilancio 2022 ha prorogato il bonus facciate anche alle spese del 2022.

Tuttavia, ne ha ridotto la percentuale di detrazione, passando dal precedete 90% al 60%. Resta ferma la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito. In tal caso, però, oggi rispetto a prima (del 12 novembre 2021), sussiste obbligo di acquisire visto di conformità ed asseverazione congruità prezzi (vedi anche Bonus facciate sempre con visto e asseverazione. Ecco cosa si rischia).

Ricordiamo altresì che il bonus facciate spetta solo laddove l’immobile oggetto dei lavori sia ubicato in zona A e B del comune o in zone a queste equipollenti.

La manovra ha prorogato, fino alle spese del 2024, anche il bonus ristrutturazione (detrazione 50% per lavori di ristrutturazione edilizia), confermando possibilità di opzione per sconto o cessione. Anche qui, in tale ultima ipotesi, è introdotto obbligo di visto ed asseverazione. Obbligo che però, a differenza di quanto previsto per il bonus facciate, è escluso laddove si tratti di lavori in edilizia libera o di lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Il confronto

Gli interventi edilizi di intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori, sono lavori ammessi sia al bonus facciata sia a quelli di ristrutturazione. La scelta di quale dei due benefici godere è del proprietario di casa (non sono, quindi, cumulabili).

Questi tipi di interventi, rappresentano lavori in edilizia libera e per la cui realizzazione in genere si parla di spese inferiori a 10.000 euro.

In considerazione di questo aspetto e sulla base di quanto fini qui esposto, dunque

  • scegliendo per il bonus ristrutturazione e volendo optare per sconto o cessione, se è vero che bisognerà accontentarsi di uno sgravio fiscale minore rispetto al bonus facciate (50%, invece, che 60%), d’altro canto non bisognerà acquisire visto di conformità e asseverazione (risparmiando anche il sostenimento della relativa spesa, rappresentata dall’onere da pagare al professionista che rilascia la citata documentazione)
  • se, invece, il proprietario di casa scegliesse il bonus facciate con opzione di sconto o cessione, vero è che godrebbe di uno sgravio maggiore (60% invece che 50%, quindi, il 10% in più al bonus ristrutturazione) ma per contro questo maggior risparmio verrebbe quasi annullato dall’obbligo di acquisire visto e asseverazione.

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