Quante volte, guardando nella cassetta della posta, il primo pensiero è andato all’Agenzia delle Entrate ed alla speranza che non si trattasse di un avviso bonario, ossia quella comunicazione con cui l’Amministrazione finanziaria ci comunica una irregolarità commessa verso il fisco e, con le buone, ci concede la possibilità di rimediare con pagamento di sanzioni ridotte?

Oggi, il cittadino può contare sul bonus avvisi bonari. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa sono gli avvisi bonari: cosa deve fare chi li riceve

In primis ricordiamo cosa sono gli avvisi bonari.

Si tratta di una comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate, verso il contribuente, in seguito al controllo automatico che evidenzia la correttezza della dichiarazione o l’eventuale presenza di errori.

Chi riceve l’avviso ha due strade percorribili, ossia:

  • pagare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, le somme indicate con una riduzione delle sanzioni
  • oppure inviare (sempre entro 30 giorni dalla ricezione) all’Agenzia delle Entrate informazioni e documenti a propria discolpa.

Nel caso in cui, questi, si ritrova con la contestazione e, quindi, decide di pagare, il ravvedimento per l’irregolarità commessa si perfeziona con il pagamento dei tre importi richiesti, ossia:

  • l’imposta contestata (se era dovuta a fronte dell’irregolarità commessa)
  • la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria
  • gli interessi al tasso legale annuo.

Cos’è il bonus avvisi bonari: i requisiti per averlo

Il decreto Sostegni ha introdotto un bonus avvisi bonari (c.d. definizione agevolata avvisi bonari). Il beneficio si sostanzia nella possibilità di mettersi in regola, a seguito della ricezione dell’avviso stesso, pagando solo l’imposta omessa e gli interessi (non si versa, quindi, la sanzione).

Il bonus avvisi bonari, tuttavia, non è per tutti, in quanto il legislatore ha deciso di limitarlo alle comunicazioni di irregolarità aventi ad oggetto l’anno d’imposta:

  • 2017 ed elaborati entro il 31 dicembre 2020 ma non inviati, per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto-legge Rilancio
  • 2018, da elaborare entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, è posta una condizione legata al fatturato.

Infatti, è stabilito che possono avere la definizione agevolata in commento solo i soggetti con partita IVA che alla data di entrata in vigore del decreto Sostegno (23 marzo 2021)

hanno subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 superiore al 30% rispetto al volume dell’anno precedente come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA.

Per chi è esonerato dalla dichiarazione IVA (ad esempio i contribuenti forfettari e coloro che operano in regime di vantaggio), ai fini del rispetto del citato requisito, devono considerare l’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Dunque, il bonus avvisi bonari interessa solo i titolari di partita IVA che rispettano il predetto requisito.

Come si perfeziona la definizione agevolata

La proposta di definizione agevolata è contenuta nello stesso avviso bonario inviato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente (via PEC o per raccomandata A/R) e, come detto, si perfeziona laddove questi paghi, entro 30 giorni dalla ricezione, l’imposta e gli interessi.

Ai fini del bonus avvisi bonari, chi riceve la comunicazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate anche un’autodichiarazione in cui certifica il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni “Aiuti di importo limitato” e “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final.

Tale autodichiarazione è da presentarsi entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento se eseguito dopo il 30 novembre 2021 (Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 275852 del 2021).

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