Il Bonus affitti è un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato alle partite iva che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Per questi soggetti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, il canone di locazione sarà pari al 40%.

Il credito d’imposta è cedibile anche al locatore ed essere utilizzato in conto canone, ma che cosa significa?

 

Bonus affitti, la cessione può avvenire in conto canone

La cessione del bonus affitti può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone, specifica l’Agenzia delle Entrate attraverso una recente nota, “è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita”.

Questo significa che, ad esempio, su un canone di locazione di 1.000 euro, il conduttore potrà pagare al proprietario 400 in denaro e 600 attraverso la cessione del credito d’imposta.

Ad ogni modo, “le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”.

 

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