Nella giornata di ieri, 14 agosto 2020, è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale n. 203, Supplemento ordinario n. 30, il Dl n. 104/2020, il cosiddetto decreto di agosto.

Il provvedimento ritocca termini e sospensioni, già introdotti dai decreti emanati nei mesi scorsi durante il periodo emergenziale, e inserisce un nuovo pacchetto di previsioni e sgravi, con lo scopo di contrastare la crisi economica e di liquidità scaturita dall’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro Paese.

Tra le misure di rilievo, all’articolo 77, è stata introdotta la proroga di un mese del credito d’imposta sulle locazioni (bonus affitti).

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus affitti

Il Bonus affitti, in breve, è un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato alle partite iva che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Per quanto riguarda le strutture alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Lo sconto è esclusivamente retroattivo, ciò significa che per poter usufruire del credito d’imposta, bisogna prima aver pagato per intero i canoni e solo in secondo luogo richiedere il bonus.

Bonus affitti, arriva la proroga

Tra le misure di rilievo del decreto di agosto, come già detto in apertura, all’articolo 77, viene introdotta la proroga di un mese del credito d’imposta sulle locazioni previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

In sostanza, grazie al decretto di agosto, la totalità dei soggetti potrà beneficiare del bonus affitti anche per il mese di giugno (oltre che marzo, aprile e maggio).

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il bonus viene esteso anche al mese di luglio, oltre che aprile, maggio e giugno.

Per le strutture alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le strutture termali, il bonus affitti spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

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