Il bonus affitti spetta a tutti gli esercizi che hanno subito danni economici durante l’emergenza coronavirus, in particolare durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Come noto per poter fruire del bonus affitti pari al 60% è necessario dimostrare, innanzitutto che il contratto di locazione sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e poi che la propria attività abbia subito un danno economico rinvenente dal calo del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Cessione del credito d’imposta

Dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è possibile fruire dell’opzione per la cessione del credito d’imposta del bonus affitto per esercizi commerciali e per la locazione di immobili non abitativi e d’azienda.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti da poco fornito adeguate istruzioni in merito da seguire compilando apposita richiesta online. Accedendo con le proprie credenziali al sito dell’Agenzia si dovrà infatti compilare uno specifico modello per comunicare l’intenzione di cedere il relativo credito d’imposta inserendo nell’ordine: i codici fiscali del cedente e del cessionario, la tipologia del credito d’imposta, l’ammontare maturato e la quota da cedere, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e, infine, la data di cessione del credito. Il credito d’imposta così registrato potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 o essere ceduto a terzi entro il 31 dicembre 2020.

Il contratto deve essere registrato

Condizione indispensabile per poter cedere il credito d’imposta del bonus affitti è che il contratto di locazione sia registrato. Diversamente non è possibile fruire del beneficio. Si rammenta che i contratti di locazione per legge (numero 311 del 2004) debbono essere registrati se la durata supera i 30 giorni, pena la nullità del contratto. Lo scopo della registrazione è anche quello di far emergere il sommerso che in Italia è ancora tanto. Per cui, senza registrazione del contratto, sul quale ovviamente è obbligatorio pagare le relative imposte, non è possibile ottenere il bonus affitti previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio.

Posto quindi che il contratto sia stato registrato, le parti devono redigere anche un documento scritto per formalizzare la cessione del credito d’imposta. La forma dell’accordo resta libera per cui sono ammissibili vari tipi di contratti desumibili anche da semplice scambio di corrispondenza.

Bonus affitti per ricavi superiori a 5 milioni

Al bonus affitti e alla relativa cessione del credito possono accedere anche le attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019. In questo caso, però, il bonus – va ricordato – scende dal 60% al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di e dal 30% al 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile. Il limite dei 5 milioni di euro non sussite per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.