Bonus acqua potabile: definiti i criteri, le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d. bonus acqua potabile).

Il tutto è contenuto nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2021.

Bonus acqua potabile: cos’è

Il bonus acqua potabile è previsto dalla Legge di bilancio 2021 (commi 1087 e 1089), è un credito d’imposta spettante a fronte di spese sostenute, nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Beneficiari possono essere persone fisiche e soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Requisiti per il bonus acqua potabile

Condizione fondamentale per averne diritto è che l’onere sia sostenuto su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, enfiteusi, ecc.)

Se trattasi di soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

In merito alla documentazione della spesa è stabilito che:

  • l’importo deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito
  • per chi non è tenuto ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura cartacea o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Sono, in ogni caso salvi i comportamenti avuti prima dell’emissione del Provvedimento in esame (ossa prima del 16 giugno 2021).

Tax credit acqua potabile: misura e modalità di utilizzo

Il credito d’imposta acqua potabile, è pari al 50% della spesa sostenuta e risultante dalla comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate (vedi paragrafo successivo). Il beneficio, in ogni caso non può essere superiore:

  • per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare
  • per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

Riguardo le modalità di utilizzo del bonus acqua potabile, è stabilito che:

  • le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, l’utilizzo avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione in F24
  • i soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, possono utilizzare l’agevolazione esclusivamente in compensazione in F24 (l’Agenzia delle Entrate dovrà istituire il relativo codice tributo).

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il bonus acqua

Ai fini del beneficio, occorre effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale adempimento è da farsi nel periodo che va dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

Ciò deve essere effettuato utilizzando l’apposito modello “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” approvato con lo stesso Provvedimento del 16 giugno 2021. L’invio è da farsi esclusivamente in modalità telematica (direttamente o tramite intermediario incaricato) mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • oppure i canali telematici della stessa Agenzia.

Nello stesso periodo è anche possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa oppure presentare la rinuncia al credito d’imposta indicato nella precedente comunicazione.

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