Con la circolare n. 66 del 29 maggio 2020, l’Inps rende noti alcuni aspetti legati al cosiddetto bonus 600 euro. In particolare, vengono chiarite le nuove modalità di fruizione di detta indennità per il mese di aprile. Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Bonus 600 euro di aprile, ad alcuni lavoratori verrà erogato in automatico

Secondo quanto illustrato dalla circolare sopra citata, i lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19, il cosiddetto bonus 600 euro e che, in accoglimento della domanda medesima, lo hanno già percepito nel mese di marzo, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020.

In particolare, la circolare si riferisce ai:

  • collaboratori coordinati e continuativi e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti);
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2019;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore a 50 mila euro nel 2019.

Per i beneficiari sopra citati, il bonus 600 euro (500 euro per gli operai agricoli) per la mensilità di aprile sarà erogato dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

 

Bonus 600 euro; Chi dovrà fare domanda?

La stessa Inps chiarisce inoltre che, “salvo alcune specificazioni in merito alle tutele di reddito riferite anche al mese di aprile e maggio per la nuova categoria dei lavoratori somministrati del settore turismo e stabilimenti termali che saranno diramate con ulteriore circolare”, le categorie di lavoratori che devono presentare domanda per il bonus di aprile sono le seguenti:

  • i lavoratori dello spettacolo iscritti al “Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo” con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro;
  • i lavoratori di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del citato D.L. n. 18 del 2020 che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, come meglio specificato nel paragrafo 9 in materia di incumulabilità delle indennità in oggetto.

 

I lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo entro il 3 giugno 2020.

 

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