Gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante la presentazione della c.d. CILA superbonus.

A tal proposito, in redazione è arrivato un interessante quesito proprio sui termini di presentazione della Cila per i lavori effettuati sulle villette e sugli edifici unifamiliari.

E’ possibile presentare la Cila anche dopo il 30 giugno 2022?

Ecco la risposta.

Il bonus 110 per le villette e gli edifici unifamiliari

Il bonus 110 difficilmente verrà prorogato.

Infatti, di recente, il Governo ha detto no alla proroga.

Tuttavia, non interverrà sul periodo di validità del superbonus come stabilito dalle norme attualmente in essere.

Dunque, per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari, il bonus 110 spettava per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Detto ciò, è possibile beneficiare del bonus 110 anche per le spese sostenute dopo tale data e fino al 31 dicembre 2022 se:

  • alla data del 30 settembre 2022,
  • siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (Sal del 30%).

La verifica della percentuale del 30% dell’intervento complessivo, può essere effettuata tenendo conto anche dei lavori non agevolati con il superbonus.

Entro quando va presentata la Cila?

La norma, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, nell’individuare il periodo di validità del bonus 110 villette, fa riferimento alla data di sostenimento delle spese e non a quello di presentazione della Cila.

Dunque,

  • sono agevolate le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 oppure,
  • fino al 31 dicembre 2022,  se alla data del 30 settembre 2022, saranno effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Da qui, è possibile affermare che per ottenere il superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio in avanti, non è necessario che la Cila sia presentata entro il 30 giugno. La norma non prevede alcuna limitazione in tal senso. Infatti, noi di Investire Oggi riteniamo che siano agevolabili anche i lavori avviati dopo il 30 giugno:

  • con Scia presentata al Comune di competenza prima dell’inizio dei lavori e
  • spese pagate entro il 31 dicembre 2022.

Alla data del 30 settembre dovrà essere verificato il SAL del 30%.

Ad ogni modo, vale sempre la regola in base alla quale per gli interventi ammessi al superbonus:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Da qui, il contribuente ha la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione, che per il Superbonus deve per forza avvenire per stato di avanzamento lavori. A tal proposito si veda la risposta all’interrogazione parlamentare n°5-06307.