Si può ottenere il Bonus 110 per una villetta o un edificio con 4 unità anche se non tutti sono d’accordo? Se lo chiedono in parecchi e vogliamo rispondere a questa domanda.

A tal proposito, un lettore ci scrive:

“Sono proprietario di un appartamento posto in un condominio di 4 unità e vorremmo usufruire del bonus 110%. Sta di fatto che uno dei condomini non vuole partecipare. E proprio questo condomino ha realizzato anni fa alcune opere senza la relativa concessione edilizia. Possiamo io e gli altri due condomini usufruire del bonus e lasciare fuori quello che invece non ne vuole sapere?”.

Pone due domande:

– su un totale di 4 condomini se 3 sono d’accordo è possibile fruire del Superbonus 110 anche se 1 non è d’accordo?

– si può ottenere il bonus nonostante precedenti opere eseguite senza la relativa concessione edilizia?

Rispondiamo ad entrambi i quesiti.

Bonus 110 per villetta di 4 unità: che succede se non tutti sono d’accordo?

Se non tutti i proprietari di una villa con più unità o di un condominio non sono d’accordo nel beneficiare del Superbonus 110%, chi decide?

La delibera di condominio per l’approvazione dei lavori è valida se viene approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio. Così è stabilito dall’arti. 26, co. 2, della Legge n. 10 del 1991 in merito ad interventi su edifici ed impianti per il contenimento del consumo energetico.

Rispondiamo al lettore: 4 condomini su 3 sono più che sufficienti per approvare la delibera al fine di fruire del Superbonus.

In caso di villetta a schiera, si ha diritto all’agevolazione se l’ingresso dell’edificio è privato e comune a più abitazioni.

Si può richiedere il Superbonus 110 nonostante precedenti opere eseguite senza concessione edilizia?

L’abuso edilizio non permette di ottenere bonus ma la difformità urbanistica si. Non tutte le difformità portano all’esclusione del beneficio.

In certi casi, è possibile rimediare.

La circolare 19/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interventi edilizi difformi dal titolo abilitativo e contrari agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi può comportare, di solito, la decadenza dai bonus edilizi. Se, invece, sono state eseguite opere edilizie conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi non ci sarà decadenza dal bonus: ad esempio, quando si indica un titolo abilitativo diverso da quello richiesto (SCIA anziché CILA).

Basterà regolarizzare la posizione tramite accertamento di conformità.

Una minima discordanza tra progetto e costruzione non fa decadere il bonus se entro il 2% (art.34-bis del dpr 380/2001, introdotto dal DL Semplificazioni).

In caso di abuso edilizio grave, bisognerà sanarlo o condonarlo prima di chiedere il Superbonus 110.