Secondo quanto previsto dal decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021), gli interventi ammessi al bonus 110, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).

Il modulo unico CILA – Superbonus

Poiché sul territorio nazionale esistono differenze nella modulistica CILA tra i vari comuni, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato un modulo unico a livello nazionale dedicato esclusivamente ai lavori da bonus 110 (modello CILA – Superbonus).

Il modulo è stato approvato mercoledì 4 agosto 2021 in sede di Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La CILA nel bonus 110 spiegata agli ingegneri

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha emanato la Circolare n.773/XIX Sess./2021, in cui illustra in sintesi, passo dopo passo, i vantaggi ed il contenuto del nuovo modello. In dettaglio:

  • il modulo contiene solo le informazioni essenziali
  • devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio);
  • per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione
  • non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare
  • la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea
  • l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare
  • per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo
  • si utilizza la CILA anche per opere strutturali per le quali era sempre richiesta una SCIA;
  • è ammessa una CILA in variante (ossia per variazioni di lavori in corso d’opera).

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