Per la realizzazione dei lavori da bonus 110, il decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021) come noto, stabilisce che è sufficiente presentare la CILA al comune in cui si trova l’immobile oggetto degli interventi.

Ci si chiede se, invece, a fine lavori occorre anche la presentazione della SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).

Per il bonus 110 basta la CILA

Come anticipato, il decreto Semplificazioni prevede che la realizzazione di interventi (trainanti e trainati) che danno diritto al bonus 110 richiedono la presentazione della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

Ciò in quanto tali lavori sono considerati di “manutenzione straordinaria”.

Nella CILA occorre attestare:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (come nel caso di titolo edilizio in sanatoria con riguardo all’edificio per il quale sia stata presentata l’istanza di condono edilizio)
  • ovvero che la costruzione è completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

A tal fine è predisposto un nuovo modello denominato CILA – Superbonus, il quale è unico a livello nazionale.

La SCA per fine lavori

Lo stesso decreto Semplificazioni, stabilisce che per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità (SCA) di cui all’articolo 24 del DPR n. 380 del 2001.

La SCA, ricordiamo, è la certificazione che bisogna depositare per il completamento dell’iter amministrativo, che segue dal rilascio di un Permesso di Costruire o di un titolo edilizio equivalente.

Serve ad attestare, a fine lavori, l’agibilità dell’immobile e si rende necessaria per poter abitare un immobile, nonché quando si intende procedere ad effettuare l’alienazione dello stesso.

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