Una delle ultime novità in merito al bonus 110 è che per la realizzazione dei lavori (trainanti e trainati) ammessi è sufficiente presentare al comune la sola CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata). Ciò, in quanto, il legislatore ha deciso che trattasi di interventi di manutenzione straordinaria.

Ma cosa succede laddove congiuntamente ai lavori ammessi al bonus 110 siano realizzati anche altri lavori che fanno scattare altri bonus casa (ad esempio il bonus ristrutturazione) per i quali è richiesto altro tipo di comunicazione al comune (ad esempio SCIA)?

E’ sufficiente anche il tal caso presentare la sola CILA?

Per il bonus 110 basta la CILA

Come anticipato, per eseguire i lavori da bonus 110 è sufficiente presentare, al comune dove si trova l’immobile oggetto dei lavori, la CILA.

In essa, si attesta il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo e allo stesso tempo lasciando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento).

A tal fine è predisposto un unico modulo a livello nazionale denominato CILA – Superbonus. Il legislatore ha anche stabilito che si decade dal bonus 110:

  • per mancata presentazione della CILA
  • in caso di lavori realizzati in difformità dalla CILA
  • per assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere attestati nella CILA (vedi paragrafo successivo)
  • nell’ipotesi di non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie al superbonus.

Lavori da superbonus insieme ad altri interventi edilizi

Come si evince anche dal quaderno “Superbonus edilizo al 110%”, predisposto dal’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), in caso di interventi che prevedono contemporaneamente opere ammesse al bonus 110 (ad esempio la realizzazione del cappotto termico) e altre opere non rientranti in tale beneficio (ad esempio rifacimento bagni), occorre, comunque, presentare sia il modello CILA – Superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese.

Laddove si tratti di lavori diversi rispetto a quelli ammessi al 110, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

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