E’ stato domandato a questa redazione se a fine lavori da bonus 110% occorre inviare la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) al comune.

Facciamo, quindi, chiarezza sull’argomento.

La CILA nel bonus 110

Il decreto semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021) ha stabilito che gli interventi (trainanti e trainati) che danno diritto al superbonus 110% rappresentano lavori di “manutenzione straordinaria” e come tali, ai fini della loro realizzazione, richiedono la sola presentazione al comune della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) come titolo autorizzativo alla loro esecuzione.

Nella CILA (che va presentata al comune in cui si trova l’immobile oggetto dei lavori), occorre attestare

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (come nel caso di titolo edilizio in sanatoria con riguardo all’edificio per il quale sia stata presentata l’istanza di condono edilizio)
  • ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La SCIA per fine lavori

Lo stesso decreto Semplificazioni, in fase di conversione in legge, ha stabilito che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

Inoltre è precisato che in caso di varianti in corso d’opera queste sono da comunicarsi a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, invece, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Ricordiamo, infine, che si decade dal bonus 110:

  • per mancata presentazione della CILA
  • in caso di lavori realizzati in difformità dalla CILA;
  • per assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere attestati nella CILA (vedi paragrafo successivo)
  • nell’ipotesi di non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie al superbonus.

Non si decade dal bonus 110, invece, in caso di violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

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