Il D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni alleggerisce i controlli sul superbonus 110%, limitando le conseguenze sanzionatorie non solo in caso di violazioni formali.

I lavori ammessi al superbonus 110%: basta la CILA

Gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA.

Tale indicazione è stata introdotta dal D.L. 77/2021, decreto semplificazioni nella sua versione originaria.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La norma specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001).

La decadenza del superbonus 110%: quando si deve restituire?

Per gli interventi ammessi al superbonus 110%,  la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei casi di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter dell’art.119 del d.L. 34/2020 (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento ecc.);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

L’art.49 del DPR 380/2001, Testo Unico dell’edilizia,  prevede che, fatte salve le sanzioni sull’agibilità degli edifici, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

Ciò vale anche per il superbonus 110%.

Le novità sui controlli: nessun problema per le violazioni solo formali

Il nuovo articolo 33-bis del D.

L. 77/2021, , decreto semplificazioni, in fase di conversione in legge (già approvato dalla Camera, la palla passa ora al Senato) introduce all’art.119 il nuovo comma 5-bis che chiarisce il regime della decadenza della detrazione in presenza di violazioni della disciplina superbonus 110%.

La norma stabilisce che le violazioni meramente formali:

  • che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo,
  • non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Inoltre, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.